Civile

Il Contributo unificato tributario unico in caso di impugnazione "cumulativa"

Il Collegio tributario di appello ha fatto chiarezza su l'annosa questione riferita al pagamento dei CUT in concomitanza di un'opposizione che ha ad oggetto un unico atto ma che si estende a più atti impositivi prodromici

di Giuseppe Durante*

In caso di impugnazione cosiddetta "cumulativa" avente ad oggetto più atti impositivi il relativo contributo unificato tributario (CUT) può essere versato prendendo in considerazione lo scaglione di riferimento risultante dalla somma degli atti impugnati senza incorrere in sanzioni per irregolarità. E' quanto ha disposto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze in occasione della Sentenza N°1272 del 10 novembre 2022 . Il Collegio tributario di appello ha fatto chiarezza su l'annosa questione riferita al pagamento dei CUT in concomitanza di un'opposizione che ha ad oggetto un unico atto ma che si estende a più atti impositivi prodromici. L'esempio classico potrebbe essere proprio quello riconducibile all'impugnazione di una intimazione di pagamento come nel caso di specie attraverso la quale si contestano una o più cartelle di pagamento in essa richiamate. In tal caso,l'orientamento ministeriale (MEF) avvallato da una certa giurisprudenza di legittimità ritiene che è obbligo della parte ricorrente versare tanti CUT quanti sono i singoli atti impugnati, ritenendo preclusa la possibilità di cumulo degli importi riconducibili a ciascuna cartella di pagamento opposta con il versamento di un CUT cumulativo unico. I giudici di appello toscani nella controversia in oggetto hanno dato ragione al contribuente, ritenendo percorribile il versamento del contributo unificato unico rapportato alla somma complessiva che raggruppa tutte le cartelle di pagamento impugnate attraverso l'intimazione di pagamento emessa dall'AdER. E' la somma rinveniente dagli importi delle cartelle di pagamento che determina il valore della controversia rapportata allo scaglione di riferimento in considerazione della quale dovrà essere versato un unico CUT (contributo unificato tributario).

Il fatto

La questione posta al vaglio dei giudici di appello nel caso di specie è riconducibile alla impugnazione di una intimazione di pagamento attraverso la quale il ricorrente solleva la mancata notifica di alcune cartelle di pagamento prodromiche in essa richiamate, con conseguente eccezione di prescrizione del presunto credito intimato al contribuente dall'Ader. I giudici di primo grado rigettavano i motivi di doglianza palesati dalla parte ricorrente, ritenendo non applicabile, al caso di specie, il versamento del contributo unificato unico, necessitando il versamento di tanti cut quante le cartelle di pagamento contestate.

Il Collegio tributario adito in sede di gravame diversamente riteneva censurabile il giudicato di prime cure che aveva appunto precluso la possibilità di versamento di un contributo unificato unico rapportato alla somma complessiva rinveniente da tutti gli importi oggetto di ciascuna cartella di pagamento opposta.

La somma complessiva che quantifica il valore della controversia permetteva di richiamare un unco scaglione di riferimento per il calcolo del contributo unificato tributario da versare.

Il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Firenze di 2 Grado con la Sentenza N°1272 del 10 novembre 2022

Per la Corte di Giustizia tributaria regionale della Toscana adita in sede di gravame la questione di cui si tratta è relativa all'interpretazione del comma 3 bis dell'art. 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 il quale dispone che, in caso di impugnazione con ricorso unico (intimazione di pagamento) di una pluralità di atti (cartelle di pagamento) il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla somma dei contributi dovuti riconducibili a ciascuna cartella esattoriale: per cui, dovrà essere versato un contributo unificato unico.

In particolare, per i Giudici di appello è emerso dagli atti di causa che, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, quindi, il ricorso aveva ad oggetto un unico atto di cui si chiedeva la rimozione.

La circostanza che le censure si incentrassero tanto su vizi propri della intimazione di pagamento derivati dell'atto, tanto sulla mancata notifica di alcune cartelle di pagamento prodromiche, per la Corte di secondo grado non sposta la conclusione in merito all'individuazione del petitum fatto valere in giudizio; ne, modifica la natura dell'unico ricorso che non devolve al giudicante una pluralità di atti bensì si limita semplicemente a sottoporree alla cognizione i vizi dell'unico atto impugnato senza che dalla natura, propria o derivata dei vizi denunciati derivi l'ampliamento dell'oggetto del giudizio e delle statuizioni giurisdizionali. In particolare, è noto che il regime di tassazione degli atti giudiziari riviene dalla disposizione di cui all'art.13, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 (noto come "Testo Unico Spese di Giustizia" o "TUSG") sopra richiamato, con il quale è stato introdotto il "contributo unificato" CUT in sostituzione del previgente regime basato sul pagamento della marca da bollo da versare all'atto dell'iscrizione a ruolo presso gli uffici giudiziari. Il regime di tassazione del contributo unificato prevede due criteri, alternativi o concorrenti, della materia e del valore della controversia.

Per quanto riguarda il processo tributario, la corresponsione del contributo unificato di iscrizione a ruolo è sancita dall'art.9, comma 1, del D.P.R. 115/2002 ed è determinato nell'ammontare dalla previsione di cui all'art.13, comma 6-quater, del D.P.R. 115/2002 , secondo importi crescenti per scaglioni di valore delle liti tributarie. In ordine alla determinazione del valore della lite tributaria, la norma cui fare riferimento è quella posta all'art.12, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n°546 , secondo cui «[…] Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l 'atto impugnato ; […]».

Del resto la stessa Suprema Corte di Cassazione sul solco dell'orientamento palesato dai giudici tributari di appello toscani ha confermato una pronuncia di merito con la quale era stato deciso che il contributo unificato tributario deve essere calcolato con riferimento all'atto impugnato e non con riferimento ai singoli atti sulla cui base esso è stato emesso .

Del resto, anche un'altra pronuncia di merito riguardante l'impugnazione di un singolo atto impositivo con ricorso erroneamente ritenuto cumulativo in concomitanza del quale è stato affermato che il ricorso avverso il preavviso di fermo e le sottese cartelle non può considerarsi un ricorso "cumulativo", dal momento che il fermo ha già un proprio valore, dato dalla somma dei tributi richiesti, e tali tributi sono già stati calcolati singolarmente come riferiti a ciascuna delle cartelle impugnate, con la conseguenza che il contribuente, applicando il criterio del valore del singolo atto, si troverebbe soggetto a un doppio pagamento del contributo unificato per le stesse somme.

Pertanto, applicando, in tale ipotesi, il CUT sulla base del valore del singolo atto vi sarebbe una evidente deroga all'art.12, comma 2, D.lgs. n°546 del 1992 il quale stabilisce che, il calcolo del contributo unificato deve essere fatto in base all'"importo del tributo", con la norma di cui all'art.14, comma 3 bis, del D.P.R. n°115 del 2002, che si riferisce agli "atti impugnati" nell'evidente presupposto che ogni atto contenga la richiesta di pagamento di un tributo diverso, cosa che invece, non avviene nell'impugnazione cumulativa degli atti della riscossione successivi all'emissione delladella cartella esattoriale e delle cartelle stesse, ipotesi in cui, invero, le somme richieste sono le medesime .

Pertanto, anche in considerazione di un orientamento di Cassazione non prevalente ma spesso favorevole al contribuente – ricorrente, la CGT di Firenze di 2 grado con la sentenza N°1272 del 1000 novembre 2022 ha affermato nel caso di specie che l'atto impugnato è in realtà soltanto l'intimazione di pagamento la quale reca un ben individuato valore; la mancata notifica delle cartelle dedotta in giudizio dal contribuente costituisce soltanto un vizio procedurale verificatosi a monte dell'atto impugnato che consente di inficiare la validità dell'intimazione .

Non per questo, parte ricorrente deve essere però obbligata a versare tanti contributi unificati quanti sono gli atti impugnati; o meglio, un contributo unificato per ciascuna cartella di pagamento in ordine alla quale è stata eccepita la mancata notificazione.

L'atto impugnato rimane unicamente l'intimazione di pagamemento con riferimento alla quale parte ricorrente dovrà parametrare il contributo unificato unico alla somma complessiva rinveniente dagli importi delle singole cartelle di pagamento al netto di sanzioni ed interessi ex art.12 del D.lgs.n°546/1992.

a cura del Prof. Avv. DURANTE Giuseppe, Docente a contratto in diritto Tributario presso la Facoltà di Economia Università LUM "G. De Gennaro" – Tributarista - Pubblicista

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