Lavoro

Controlli difensivi e legittimità del licenziamento disciplinare

Legittimo il controllo difensivo, anche svolto con connotazione tecnologica, purché finalizzato alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro ovvero idonei ad evitare comportamenti illeciti

di Bonaventura Franchino, Domenico Franchino*

La sentenza della Corte di Cass. Sez Lavoro del 22 settembre 2021 n 25732 affronta il tema della legittimità in merito ai controlli difensivi, fatti ex post, dal datore di lavoro ed inerenti l'operato del lavoratore.

Nell'ambito di tale procedimento ha fissato il principio in base al quale " …Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto " .

La sentenza oggi in commento affronta il tema della compatibilità circa il c.d. "controllo difensivo "rispetto alla normativa vigente e, più segnatamente del'art 4 L.300/70 come modificato dall'art 23 del dlgs 151/2015 e art 5 dlgs 185/2016.

La vicenda giudiziaria che ha dato origine alla sentenza oggi in commento trae origine dalla verificata diffusione di un virus nell'ambito della rete aziendale che ha reso necessario l'intervento del datore , per il tramite dell'ufficio IT, operando l'accesso su un pc di un determinato lavoratore; a seguito di tale accesso si aveva modo di accertare la presenza, all'interno di una cartella di download del disco fisso, di un file scaricato che aveva propagato il virus; si rilevava, altresì, che erano stati operati numerosi accessi a siti internet per fini prettamente privati e quindi extralavorativi, cui faceva seguito il licenziamento per giusta causa del lavoratore.

La Suprema Corte, secondo un indirizzo nomofilattico più recente ed evoluto, ritiene la categoria dei controlli difensivi una fattispecie delineata e finalizzata a dar modo al datore di lavoro di contrastare comportamenti illeciti dei dipendenti, non compresa dalle ipotesi di cui all'art 4 comma 2 l300/70 ( testo previgente); il tutto a condizione che i controlli siano volti ad accertare l'esistenza di comportamenti illeciti, eventualmente posti in essere dal lavoratore e lesivi del patrimonio ed immagine aziendale e siano posti in essere ex post ossia dopo che il lavoratore abbia compiuto il comportamento lesivo di guisa da prescindere dalla sorveglianza sull'espletamento dell'attività lavorativa ( cfr cass lav 13266/2018) ; più segnatamente, i controlli a distanza del datore debbono essere assoggettati alla presenza di due condizioni essenziali e di una terza soltanto eventuale, quali: il perseguimento di finalità di accertare l'esistenza di comportamenti illeciti; gli stessi siano lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale ( cfr cass lav 2722/2012); tali verifiche da effettuare ex post, dopo l'attuazione del comportamento, esulando dalla sorveglianza sulla esecuzione della prestazione lavorativa. .

Ancora, la suprema Corte ha affermato, altresì, che i controlli difensivi, sebbene estranei all'alveo della precedente versione dell'art 4 comma 2 L 300/70, non possono essere esercitati senza il rispetto da parte datoriale della civiltà del diritto e di correttezza e buona fede e senza porre in essere tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia e bilanciamento delle tutele quali la dignità, la riservatezza del lavoratore e la protezione dei beni aziendali ( cfr cass lav n 17723/17 e 26682/17 )

La Suprema Corte, fermo restando il rispetto dei principi sopra enunciati, ha ritenuto opportuno delimitare i confini tra controlli difensivi in senso lato e controlli difensivi in senso stretto: i primi riferiscono ai controlli posti in essere a tutela del patrimonio aziendale e riguardano tutti i lavoratori che nell'espletamento della loro attività vengono a contatto con il patrimonio aziendale, e che, quindi, debbono rispettare le disposizioni di cui al vigente art 4 comma 1 l 300/70, i secondi sono preordinati ad accertare specifiche condotte illecite riconducibili, in base a concreti indizi, a singoli dipendenti , anche se registrabili nel corso della prestazione lavorativa; questi controlli, aventi natura e carattere della straordinarietà ed eccezionalità, eventualmente da effettuare mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono da ritenere fuori dalla portata dell'art 4 s.l., in quanto ad oggetto il normale svolgimento dell'attività lavorativa ( cfr. Trib Roma sent 24.3.2017 e Corte Giust. Europea dir. dell'uomo, grande camera sent 17.10.2019 Lopez e altri / Spagna ).

In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra evidenziate, la S.C di cassazione, sez Lavoro, con la sentenza oggi in commento, ha ritenuto legittimo il controllo difensivo, anche svolto con connotazione tecnologica purché finalizzato alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro ovvero idonei ad evitare comportamenti illeciti," …in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto".

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*A cura di Bonaventura Franchino, Avvocato Cassazionista, giornalista; membro del comitato scientifico e partner della School University Foundation
Domenico Franchino, dr. p. avvocato; giornalista pubblicista

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