Penale

Contumacia, le notificazioni al difensore di fiducia fanno presumere conoscenza del processo e della condanna

Va dimostrata la negligenza del professionista nel dare comunicazioni al cliente

di Paola Rossi

Se l'avvocato domiciliatario ha ricevuto regolare notifica tanto dell'atto di citazione quanto dell'estratto contumaciale di condanna l'imputato - rimasto contumace - non può chiedere la rimessione del termine per appellare la sentenza di merito, asserendo de plano di non averne avuto conoscenza. Andava, infatti, provato che vi fosse stata una perdurante negligenza del difensore di fiducia e anche a fronte di un comportamento attivo dell'imputato, fatto di periodiche richieste di informazioni sul processo, ma rimaste inevase dal legale.

Con la sentenza n. 3911/2023 la Cassazione penale non ha accolto - per difetto di allegazione delle circostanze di fatto - il ricorso del condannato che chiedeva di poter essere rimesso nei termini per poter appellare la sentenza di condanna. Condanna ora divenuta irrimediabilmente definitiva.
La Cassazione, nel confermare l'istanza di rigetto della Corte di appello alla richiesta di rimessione nel termine per impugnare, ha bocciato il ricorso perché privo delle specifiche allegazioni di prova della mancata conoscenza del processo e della condanna a suo carico. Il ricorrente non aveva fornito prova alla Corte di appello che le comunicazioni del suo legale di fiducia non fossero in realtà mai state da lui ricevute. Circostanze che invece, potevano sostenere il diritto a essere rimesso in termine per appellare la condanna. Infatti, dalla decisione di legittimità, emerge che l'avvocato avesse in qualche modo comunicato al cliente notizie sul processo. Il ricorrente avrebbe dovuto, invece, dimostare la mancata ricezione di tali comunicazioni e di essersi anche adoperato per avere notizie dell'andamento e della conclusione del processo attraverso periodiche richieste al legale di fiducia. Questo al fine di poter fare ascrivere alla perdurante negligenza del professionista la propria incolpevole contumacia e ottenere il riconoscimento del corrispondente diritto alla rimessione del termine.

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