Convalida di fermo: la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante
In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con una valutazione ex ante , desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga, mentre, non potendosi procedere in base a una valutazione ex post , deve considerarsi irrilevante che il soggetto, dopo la avvenuta concretizzazione del pericolo di fuga, si sia poi spontaneamente presentato dalle forze dell'ordine. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza del 5 dicembre 2018 n. 54445.
Nel caso specico, la Corte ha così accolto il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di non convalida del fermo motivato erroneamente in considerazione della spontanea presentazione dell'indagato presso il commissariato di polizia, e ciò sebbene la sua fuga si fosse protratta per quasi ventiquattro ore, con evidente dimostrazione della reale possibilità del prevenuto di sottrarsi alle ricerche dell'autorità.
In tema di fermo, gli specifici elementi dai quali desumere il «pericolo di fuga» non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga: infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro e incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunto da elementi indiziari (cfr., in tal senso, sezione VI, 26 aprile 2011, Proc. Rep. Trib. Torino in proc. Erunse, che, da queste premesse, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha ritenuto carente sul piano strutturale e logico il provvedimento di non convalida del fermo adottato dal Gip, il quale si era limitato ad affermare che la mera condizione di clandestino del fermato non dimostrava il concreto e attuale pericolo di fuga, trascurando di considerare le pur documentate difficoltà di “tracciabilità” del medesimo, che non svolgeva alcuna attività stanziale e trovava nella propria “scarsa visibilità” alimento per lo svolgimento di attività illecite).
È comunque ormai pacifica l'affermazione resa nella massima sopra riportata secondo cui, ai fini della convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (cfr. sezione II, 4 ottobre 2016, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Grosso, che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga).
Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 5dicembre 2018 n. 54445