La misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero costituisce un provvedimento di natura giudiziaria e il giudice della convalida non può limitarsi a utilizzare soltanto gli elementi acquisiti al momento della richiesta del pubblico ministero, ma è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'udienza di convalida, una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte. Così la Cassazione con la sentenza 3892/2025

Corte di cassazione- Sezione VI penale - Sentenza 22-30 gennaio 2025 n. 3892 - Presidente Aprile; Relatore Giordano; Pm - difforme - Alemi

LA MASSIMA

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Codice Rosso - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare - Adozione da parte del pubblico ministero - Convalida - Apprezzamento del giudice. (Cpp, articolo 384-bis, comma 2-bis)

La misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 384-bis, comma 2-bis, del Cpp, costituisce un provvedimento di natura giudiziaria e il giudice della convalida non può limitarsi a utilizzare soltanto gli elementi acquisiti al momento della richiesta del pubblico ministero, ma è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'udienza di convalida, una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte che pongano in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

Impugnazioni penali - Interesse a impugnare - Interesse del pubblico ministero a impugnare in cassazione la mancata convalida del provvedimento di allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare - Sussistenza. (Cpp, articoli 384-bis, comma 2-bis, 568, comma 4, 606)

L'interesse del pubblico ministero a impugnare con il ricorso per cassazione la mancata convalida del provvedimento di allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell'indagato, poiché il riconoscimento dell'interesse della pubblica accusa è evincibile dalla lettura dell'articolo 568, comma 4, del Cpp, alla luce del parametro fissato dall'articolo 111 della Costituzione, dunque di una regula iuris che vuole che vi sia sempre una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità di un provvedimento che, sia pure con effetti più limitati rispetto a quelli prodotti dall'arresto e dal fermo, incide limitandola sulla libertà personale.

La sentenza della Cassazione è di estremo interesse perché, per la prima volta, si sofferma sul nuovo istituto dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 384 bis, comma 2 bis, del Cpp, introdotto con la legge 24 novembre 2023 n. 168.

Qui, la Corte si sofferma sulla convalida del provvedimento precautelare e sull'ambito richiesto alla valutazione del giudice.

La soluzione adottata consente di inquadrare meglio il nuovo istituto rispetto ...

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