Professione e Mercato

Convenzione Cnf Università per anticipare il semestre di tirocinio

Il numero delle udienze cui il praticante dovrà assistere nei 6 mesi può essere ridotto da venti a dodici

di Francesco Machina Grifeo

Siglata la Convenzione quadro, della durata di cinque anni, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche sullo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza.

Per prima cosa i Consigli dell'Ordine dovranno stipulare apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01). Potrà chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea, "lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14)".

La domanda di iscrizione al registro dei praticanti sarà presentata al Consiglio dell'Ordine corredata da una autocertificazione riguardante la sussistenza dei requisiti richiesti.

Dovrà altresì essere indicato il nome del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio ma anche il tutor accademico (indicato dal Preside). Il "progetto formativo" dovrà comprendente "obiettivi e tipologie di attività prevalente" e sarà sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista e dal tutor.

Durante lo svolgimento del semestre, dovrà comunque essere garantita la "proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana". Il praticante inoltre non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi. E le Università potranno istituire corsi gratuiti per i tirocinanti di "natura professionalizzante" impartiti anche da avvocati.

Il professionista poi deve privilegiare le attività formative, come per esempio, il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici.

Il periodo di tirocinio rimane privo di effetti anche quando il praticante non provveda, entro sessanta giorni, dal diploma di laurea a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

Al termine del semestre il tirocinante redige una relazione finale sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico che deposita presso il Consiglio dell'Ordine che rilascia un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti.

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