Penale

Conversione dal tennis al padel solo col permesso di costruire

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 11999 depositata oggi, confermando il sequestro preventivo di due campi a Cefalù per mancanza del titolo edilizio

di Francesco Machina Grifeo

Stretta della Cassazione sulla realizzazione di campi da padel: se manca il titolo edilizio si rischia il sequestro. “La realizzazione di un campo di padel - scrive la Suprema corte affermando un principio di diritto -, così come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel, costituisce una «nuova costruzione», per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire”. La Terza Sezione penale, sentenza n. 11999 depositata oggi, ha così dichiarato inammissibile e infondato il ricorso di un uomo, che gestiva una società sportiva dilettantistica, contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato il sequestro preventivo di due campi da gioco realizzati a Cefalù, peraltro in una zona vincolata paesaggisticamente e sismicamente e con destinazione d’uso “verde agricolo”.

Il ricorrente ha sostenuto che la realizzazione di campi di “padel”, in riconversione di campi da tennis preesistenti, rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia «semplice» o «leggera», e dunque necessita di una semplice «SCIA». Egli inoltre avendo ottenuto sia il nulla-osta paesaggistico che il parere positivo dell’UTC, affermava di vantare un legittimo affidamento sulla legittimità della procedura.

Per la Suprema corte, come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa (che si è confrontata con la “tematica divenuta pressante in ragione della crescente popolarità dello sport in questione”), il campo da padel “incide sul territorio in termini di modifica del medesimo”, e dunque rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» (articolo 3, lett. e), Dpr 6 giugno 2001, n. 380). I campi di padel, infatti, prosegue la decisione, si differenziano dai campi da tennis e da calcio in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria la realizzazione di un massetto di cemento (di circa 10/12 cm) ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato (alte oltre 3 mt.).

E la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che il Testo unico edilizia (articolo 3, co. 1, lett. e)) assoggetta a permesso di costruire “non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica”. È dunque ininfluente il fatto che i campi di padel vadano a sostituire dei preesistenti campi da tennis.

Inoltre, aggiunge la Corte, “il rilevante impatto dell’intervento edilizio va riferito non solo al profilo urbanistico, ma anche a a quello paesaggistico”. Su questo fronte, l’assenza, negli elenchi del Dpr 31/2017 - relativo alla C.d. autorizzazione paesaggistica «semplificata» -, degli interventi relativi alle attrezzature sportive, per le richieste relative ai campi di padel, e, più in generale, per gli impianti sportivi, si traduce nell’evidenza che ad essi non si possano applicare le semplificazioni introdotte dal decreto.

Riguardo, infine, alla doglianza per cui la società apparterrebbe al “terzo settore”, la Corte afferma che ciò non autorizza certamente una deroga generalizzata alle disposizioni edilizie e del resto, nel caso specifico poi la domanda per l’iscrizione nel relativo registro era stata soltanto inoltrata. Il Codice del terzo settore (articolo 71), conclude la Cassazione: “facoltizza l’«utilizzo» di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un «temporaneo» cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli enti del Terzo Settore, che cesserebbe con il venire meno di uno dei requisiti, ma certamente non può intendersi nel senso di consentire in via generalizzata «nuove costruzioni» in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio”.

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