Convivenza intollerabile, fatto soggettivo che legittima la separazione senza addebito
Separazione giudiziale dei coniugi - Intollerabilità della convivenza - Nozione - Concezione soggettiva - Disaffezione o distacco di una sola delle parti.
Ai sensi dell'articolo 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Non è dunque necessario che la situazione di conflitto sia riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la rottura dipendere da una condizione di disaffezione al legame matrimoniale di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 ottobre 2019 n. 26084
Famiglia, maternità e infanzia – Separazione – Pronuncia di separazione – Comportamento processuale delle parti – Tentativo di conciliazione – Elementi di addebitabilità – Disaffezione al matrimonio – Domanda di separazione – Motivo di addebito.
Il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto a un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 29 aprile 2015 n. 8713
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - In genere - Intollerabilità della convivenza - Nozione - Concezione soggettiva - Disaffezione o distacco di una sola delle parti - Sufficienza - Fondamento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso e il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975 n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 gennaio 2014 n. 1164
Separazione di coniugi - Separazione giudiziale - Intollerabilità della convivenza - Disaffezione di uno solo dei coniugi - Addebito - Esclusione.
Atteso che il rapporto coniugale è incoercibile, e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge, anche la frattura dipendente dalla disaffezione al matrimonio e dal distacco spirituale di uno solo di essi, verificata dal giudice in base ai fatti obiettivi emersi, rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e legittima il coniuge stesso a chiedere la separazione giudiziale, con la conseguenza che la sua domanda - costituendo esercizio di un diritto - non può costituire ragione di addebito.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza|14 febbraio 2007 n. 3356