Civile

Convocazione assemblea di condominio, la genericità di una voce non decreta l’invalidità della delibera

Per la Cassazione deve risultare che il condomino fosse sufficientemente informato sull’argomento che avrebbe costituito oggetto dell’assemblea

di Giampaolo Piagnerelli

L’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione; in conseguenza, la eventuale genericità di questo avviso, considerata la sua finalità, non comporta l’invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure aliunde, fosse sufficientemente informato sull’argomento che avrebbe costituito oggetto dell’assemblea”. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 424/26.

I presunti errori denunciati dai condomini

Venendo al caso concreto due condomini hanno sostenuto, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile, e in riferimento al n. 5 del primo comma dell’articolo 360 del cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte d’appello erroneamente escluso che il difetto di indicazione, nell’ordine del giorno dell’assemblea del 3 maggio 2016, dell’oggetto delle deliberazioni relative alla manutenzione del verde condominiale, non comportasse l’invalidità della relativa delibera. Secondo i ricorrenti, poi, i giudici di appello avevano omesso di esaminare che l’oggetto n. 2 dell’ordine del giorno contenuto nella convocazione dell’assemblea non atteneva alle decisioni da assumere sulla manutenzione del verde, ma era, al contrario, relativo al bilancio. 

Il verdetto della Cassazione

Secondo la Cassazione questo motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla motivazione. Gli Ermellini a tal proposito ricordano come i giudici di merito avessero precisato che la manutenzione del verde fosse stata indicata fra le voci di spesa del bilancio preventivo 2015/2016 posto all’ordine del giorno sia nella precedente assemblea che nella successiva e riportata in particolare con la voce «giardiniere» e «trattamenti piante-verde» per un totale di 5.500 euro. Quindi secondo la Cassazione le voci appena richiamate anche se non particolarmente specifiche erano comunque adeguate a fare comprendere ai condomini le spese a quale voce di uscita si riferissero.

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