Convocazione via email ordinaria è valida se richiesta dai condòmini
Il tribunale di Roma ha precisato che il mancato rispetto delle disposizioni di legge non può essere imputato all’amministratore che aderisce a una specifica richiesta dei condòmini
Con la legge di riforma del condominio (220/2012), il legislatore, nel riscrivere il terzo comma dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, ha disciplinato le modalità con le quali devono essere inviate le convocazioni delle assemblee stabilendo che gli avvisi devono essere comunicati a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (pec), fax o consegna a mano.
Poiché la stragrande maggioranza dei condòmini non è in possesso di una pec, spesso però gli amministratori, anche per limitare i costi, provvedono a convocare le assemblee utilizzando la posta elettronica ordinaria (email).
Con la sentenza 356/2023, il Tribunale di Roma si è pronunciato proprio sul tema, su quando possa essere ritenuta valida la convocazione effettuata via email ordinaria.
Nella vertenza esaminata, due condòmini agivano in giudizio contro il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse annullata una delibera con la quale l’assemblea aveva approvato i bilanci e confermato l’amministratore e i consiglieri.
Fra i vari motivi dell’impugnazione, deducevano l’irregolare e/o irrituale convocazione dell’assemblea e il mancato rispetto delle forme previste dall’articolo 66 disposizioni di attuazione al Codice civile.
Il condominio nel chiedere il rigetto della domanda attorea evidenziava che l’assemblea era stata regolarmente convocata in quanto l’avviso di convocazione, effettuato via email ordinaria, era stato riscontrato da uno degli attori il quale aveva dichiarato di averlo ricevuto.
All’esito del giudizio, relativamente all’eccezione di irregolare e/o irrituale convocazione dell’assemblea, il Tribunale ha dato torto ai condòmini.
A differenza della posta elettronica certificata (pec), che genera una ricevuta di consegna con lo stesso valore legale riconosciuto all’avviso di ricevimento della raccomandata, osservano i giudici, la posta elettronica ordinaria (email) non fornisce la garanzia dell’effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
All’email può essere riconosciuto il valore di prova dei fatti nella stessa rappresentati se essi non vengono disconosciuti dal soggetto nei confronti del quale viene prodotta.
Dall’esame della documentazione allegata dal condominio era emerso però che erano stati gli stessi condòmini impugnanti a richiedere all’amministratore di voler ricevere le comunicazioni a mezzo email, fornendo l’indirizzo di posta elettronica, e la loro richiesta non era stata mai revocata. Il giudice capitolino ha concluso che il mancato rispetto delle disposizioni di legge non può essere imputato all’amministratore che aderisce a una specifica richiesta dei condòmini.