Rassegne di Giurisprudenza

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: obblighi e responsabilità

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto


Lavoro - Prevenzione infortuni - Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori - Compito di controllare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori - Contenuto.
Tra i compiti del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un'opera di coordinamento ma anche attraverso un'opera di materiale controllo svolto dalle imprese esecutrici.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 12 aprile 2021 n. 13471

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Posizione di garanzia - Contenuto - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 25 gennaio 2021 n. 2845

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Posizione di garanzia - Contenuto - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 ottobre 2017 n. 45862

Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Committente - Ambito di responsabilità - Nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva - Doveri giuridici - Contenuto - Effetti.
In tema di infortuni sul lavoro, il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, trasferisce a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto) e rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 settembre 2013 n. 37738