Responsabilità

Copertura incerta su targhe prova e veicoli lasciati fermi in aree private

Vuoto normativo dopo una sentenza di Cassazione e una della Corte Ue

di Maurizio Hazan

C’è sempre più incertezza sui confini effettivi dell’obbligo di copertura Rc auto. La sentenza 17665/2020 che la Cassazione ha depositato il 25 agosto ha aperto il fronte della targa prova, che non sarebbe utilizzabile su veicoli già immatricolati, costringendo una serie di operatori dell’automotive a stipulare polizze specifiche. Situazione analoga a quella aperta nel 2018 dalla Corte Ue per i veicoli che non escono da aree private. Per ora le due pronunce non hanno fatto mutare le prassi seguite in Italia, ma ciò non significa che il problema non esista.

La Cassazione con la sentenza 17665/2020 ha dichiarato illegittima la prassi di apporre la targa prova anche su veicoli già immatricolati, sia pure per ristrette finalità di collaudo o di test drive. Secondo la Corte la finalità della targa prova, alla luce di un’interpretazione razionale del Dpr 474/2001, sarebbe solo consentire la provvisoria circolazione di un veicolo non ancora immatricolato e non, invece, quella di sostituire l’obbligo assicurativo di un mezzo già targato.

Il caso preso in esame era quello di un incidente mortale durante una prova di guida effettuata da un riparatore per verificare un problema meccanico segnalatogli dal proprietario. Trattandosi di veicolo regolarmente targato e già assicurato, l’apposizione della targa prova è stata considerata del tutto impropria; ragion per cui la lite tra la compagnia che già assicurava il veicolo e quella che invece copriva la targa prova è stata risolta a favore di quest’ultima, mentre il risarcimento del danno è stato posto integralmente a carico della prima.

Le ricadute operative di tale decisione sembrano severe non tanto per le officine, che pur dovrebbero sincerarsi della copertura di ogni mezzo da portare su strada, quanto per concessionari e rivenditori di auto nuove e usate, impossibilitati a usare la targa prova per test drive di mezzi destinati alla vendita, se già immatricolati.

La sentenza fa (inconsapevolmente) il paio con le pronunce della Corte Ue, che a più riprese hanno affermato il principio per cui un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione continui ad essere soggetto all’obbligo di assicurazione, persino se fermo su terreno privato. E, per quanto sulla questione sia attesa una pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, il testo del nuovo contratto base della Rc auto, pubblicato il 17 giugno (Dm 54/2020), sembra aver definitivamente aderito alle indicazioni europee, estendendo l’ambito di operatività della copertura alla circolazione (comprensiva del rischio statico) nelle aree private.

Sembrerebbe quindi che, d’ora in avanti, i veicoli immatricolati giacenti anche in sosta presso concessionarie e rivenditori debbano essere (tutti e ciascuno) assicurati, non essendo ritenuta bastevole, nè lecita, la prassi di apporre la targa prova in caso di prova dimostrativa o collaudo tecnico. Eppure le prime reazioni degli operatori paiono orientate a sminuire la portata di una sentenza che, ancorché della Cassazione, è considerata isolata ed inopportuna, anche perché non tiene conto del fatto che la complessa questione è già stata oggetto di un vivace dibattito istituzionale tra i ministeri dell’Interno e dei Trasporti (si veda la scheda a sinistra). Per provare a risolvere la questione, come ricordato dall’Ania in una circolare del 23 settembre, c’è una proposta di legge, Atto Camera 1365 oggi in fase di discussione, volta a consentire l’uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati, seppur entro precisi limiti.

D’altra parte, i rivenditori, quando acquistano da privati veicoli poi destinati alla rivendita - anche a seguito dell’attuazione del Dlgs 98/2017 – si avvantaggiano di un trasferimento di proprietà con effetti “ridotti”: il veicolo non può più circolare su strada, se non per finalità connesse alla vendita ex articolo 56, comma 6 del Dlgs 446/1997. In questi casi vi è dunque da chiedersi se ciò sia tale da escludere l’obbligo assicurativo che il contratto base correla al concetto di veicolo circolante e consenta di affermare la possibilità di circolare con la targa prova, ai limitati fini di cui si è detto.

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