Il risarcimento dei danni tra due obbligati in solido nel caso di un terzo corresponsabile non citato in giudizio
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Ordinanza 29 aprile 2025, n. 11290
Con la sentenza n. 11290 del 29 aprile 2025 la Corte di Cassazione chiarisce quali sono le modalità di ripartizione del danno tra due coobbligati laddove venga accertata la corresponsabilità di un terzo soggetto, che tuttavia non è stato citato in giudizio.
Nel caso di specie, Tizia veniva operata al femore presso una struttura ospedaliera romana e successivamente trasferita, per la riabilitazione post intervento, presso una casa di cura. In occasione del soggiorno in tale ultimo istituto, la signora cadeva dalla sedia a rotelle, rendendo necessario un ulteriore intervento presso l’ente ospedaliero che aveva eseguito la prima operazione. Ad esito di tale secondo intervento, la paziente veniva trasferita in una diversa struttura riabilitativa, dove veniva rilevata la necessità di un terzo intervento. Quest’ultimo veniva ancora eseguito presso lo stesso ospedale. Tuttavia, nei giorni successivi, fu diagnosticata a Tizia un’infezione acuta da stafilococco, che conduceva alla morte della paziente.
La figlia della defunta agiva, quindi, in giudizio nei confronti sia della struttura ospedaliera che della prima casa di cura, per ottenere il risarcimento dei danni. Non veniva, invece, citata in causa la seconda struttura incaricata della cura e della terapia riabilitativa della congiunta.
Il Tribunale di Roma accoglieva le domande dell’attrice, ritenendo responsabili le parti convenute nella misura complessiva del 90%, con paritaria attribuzione (al 45%) della responsabilità a ciascuna di esse. Il restante 10% veniva attribuito alla seconda casa di cura, la quale non – essendo stata evocata in giudizio dall’attrice – non risultava però passibile di alcuna condanna.
In sede di gravame, la Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui prevedeva una responsabilità solidale dell’ospedale e della prima casa di cura, con paritaria attribuzione della responsabilità al 45% tra le due strutture convenute.
Su tale ultimo tema, per quel che qui rileva, veniva proposto ricorso da parte della società subentrata alla casa di cura convenuta, con il quale si lamentava la mancata graduazione interna, ad opera della Corte di Appello di Roma, delle percentuali di responsabilità tra coobbligati.
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, sostenendo che lo stesso fosse frutto di una lettura poco attenta della sentenza impugnata, la quale aveva invece “chiaramente evocato i principi generali dettati in tema di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c., specificando, in particolare, del tutto correttamente, che il vincolo solidale tra la G. e la Asl Roma era limitato al 90% della complessiva quota di corresponsabilità (stante l’attribuzione del residuo 10% ad un soggetto non evocato in giudizio), a sua volta ripartita nella misura del 45% nel rapporto interno tra ciascuno dei condebitori”.
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 360 n. 3 e 384 comma 1 c.p.c., la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) debbano ritenersi vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%)”.