La vicenda sottostante è nota, per l'impatto mediatico. Ma sono interessanti le affermazioni rese dalla Cassazione in tema di corruzione propria (articolo 319 del Cp). Significative, in particolare, le puntualizzazioni in punto di rilevanza, ai fini della dimostrazione del reato, della eventuale violazione del dovere di astensione conseguente a pregressi rapporti economici intercorsi tra il pubblico ufficiale e il privato
LE MASSIME
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Corruzione propria - Condotta materiale - Pregressi rapporti economici leciti tra il pubblico ufficiale e il privato - Violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale - Configurabilità della corruzione - Condizioni e limiti. (Cp, articolo 319)
La condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi non dimostra di per sé la corruzione, in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione "senza accordo" e, dunque, senza prova del patto corruttivo. Nella fattispecie di corruzione, in altri termini, il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "vende", a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l'esercizio della funzione o del servizio pubblico.
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Corruzione propria - Condotta materiale - Dazione di denaro o altra utilità - Rilevanza ai fini della prova dell'accordo illecito - Limiti. (Cp, articolo 319)
In tema di corruzione, la prova del patto corruttivo non può esaurirsi, neppure in sede cautelare, nella mera prova della dazione indebita al pubblico agente corrotto, giacché questa ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento anti doveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'articolo 192, comma 2, del Cpp.
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Corruzione propria - Condotta materiale - Dazione di denaro o altra utilità - Rilevanza della dazione avente una causa lecita - Limiti - Fattispecie. (Cp, articolo 319)
In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Anche i "benefici leciti", dunque, posso costituire "il prezzo" della corruzione, ma perché un "beneficio lecito" possa costituire la retribuzione della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo (fattispecie, in cui il tribunale del riesame, secondo la Corte, aveva logicamente escluso che la percezione della remunerazione del pubblico ufficiale per legittimi incarichi professionali ricevuti dal privato, pur fondando una eventuale situazione di conflitto di interesse, non rendeva di per sé dimostrata la fattispecie corruttiva).
La vicenda sottostante è nota, per l'impatto mediatico. Ma sono interessanti le affermazioni rese dalla Cassazione in tema di corruzione propria (articolo 319 del Cp).
Significative, in particolare, le puntualizzazioni in punto di rilevanza, ai fini della dimostrazione del reato, della eventuale violazione del dovere di astensione conseguente a pregressi rapporti economici intercorsi tra il pubblico ufficiale e il privato. La risposta della Cassazione, sia pure adottata nell'ambito di una vicenda...


