Penale

Corruzione, senza prova effettiva di un accordo illecito di scambio non scatta il reato

Il semplice conflitto di interessi, pur grave e sintomatico di una gestione opaca della funzione, non è di per sé sufficiente a dimostrare la “vendita” dell’attività pubblica

di Pietro Alessio Palumbo

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 40720/2025 - ha chiarito che, anche in presenza di rapporti professionali tra un soggetto investito di funzioni pubbliche e operatori privati interessati all’esito di procedimenti amministrativi, la configurabilità della corruzione richiede la prova effettiva di un accordo illecito di scambio.

Conflitto di interessi

Il semplice conflitto di interessi, pur grave e sintomatico di una gestione opaca della funzione, non è di per sé sufficiente a dimostrare la “vendita” dell’attività pubblica. Il principio affermato è innovativo perché afferma che la responsabilità penale non può fondarsi su automatismi presuntivi: occorre dimostrare che l’utilità ricevuta sia stata la contropartita causale di un comportamento funzionale deviato.

La decisione segna un punto di equilibrio tra esigenze di repressione dei fenomeni corruttivi e tutela delle garanzie, escludendo una lettura espansiva che trasformi ogni violazione dei doveri di imparzialità in reato. In questa prospettiva, la Corte ridimensiona la nozione di corruzione “sistemica” chiarendo che anche quando le relazioni tra pubblico e privato sono continuative, resta imprescindibile l’accertamento concreto del patto che asservisce la funzione a interessi estranei.

Il caso concreto di conflitto d’interessi

La vicenda prende le mosse da un procedimento cautelare avviato nei confronti di un componente di un organismo tecnico consultivo ritenuto centrale nelle scelte di trasformazione urbana. Secondo l’accusa il soggetto aveva intrattenuto rapporti professionali con operatori economici i cui progetti erano sottoposti al vaglio dell’organo di cui faceva parte, omettendo di dichiarare tali relazioni e partecipando alle decisioni. In cambio aveva ricevuto incarichi professionali retribuiti. In un primo momento veniva applicata una misura restrittiva, poi attenuata. In sede di riesame, tuttavia, il giudice annullava il provvedimento, rilevando la mancanza di indizi sufficienti di un accordo corruttivo e sottolineando l’assenza di prove di pressioni, condizionamenti o compensi indebiti. Il pubblico ministero impugnava tale decisione, sostenendo che la reiterazione dei rapporti e la coincidenza temporale tra incarichi e attività pubblica fossero già di per sé dimostrative di una corruzione strutturale.

Centralità dell’accordo illecito

Il cuore innovativo della sentenza risiede nel metodo di accertamento della corruzione. La Corte afferma che il sistema penale non conosce una corruzione “senza accordo”: l’elemento qualificante resta l’intesa, anche implicita, con cui il pubblico agente mette la funzione al servizio di un interesse privato in cambio di un vantaggio. La violazione delle regole di astensione o di trasparenza può costituire un grave indice di cattiva amministrazione, ma non sostituisce la prova del sinallagma illecito. La Cassazione rifiuta una logica circolare che faccia discendere automaticamente la corruzione dall’esistenza di rapporti economici leciti, se questi hanno una causa autonoma e sono effettivamente giustificati da prestazioni reali. Anche benefici formalmente leciti possono assumere rilievo penale, ma solo quando si dimostri che sono funzionalmente collegati all’esercizio distorto del potere. L’innovazione sta nell’aver chiarito che nemmeno la qualificazione “sistematica” o “ambientale” del fenomeno consente di abbassare la soglia probatoria: la reiterazione nel tempo non esonera dall’accertare, caso per caso, il nesso causale tra utilità e funzione.

La decisione rafforza così un modello di contrasto alla corruzione fondato su prove solide e verificabili, evitando che il diritto penale diventi uno strumento di supplenza rispetto a carenze organizzative o regolamentari dell’amministrazione.

In questo senso, la sentenza segna un passaggio di rilievo, perché tutela l’efficacia dell’azione repressiva senza sacrificare il principio di responsabilità personale: l’innovazione sta nel rendere più rigoroso e credibile l’accertamento delle responsabilità. Questa impostazione produrrà effetti rilevanti anche sul piano pratico. La Corte segnala che l’assenza di una disciplina amministrativa chiara e univoca sul conflitto di interessi non può essere colmata attraverso una forzatura interpretativa della fattispecie penale. L’incertezza delle regole interne, la loro ambiguità applicativa e la mancanza di una consapevolezza effettiva circa l’estensione degli obblighi gravanti sul soggetto investito di funzioni pubbliche incidono direttamente sulla possibilità di ritenere dimostrata la corruzione. In questa prospettiva, la sentenza invita implicitamente a distinguere i piani: la cattiva amministrazione, l’opacità dei rapporti e l’inadeguatezza dei presidi di prevenzione non coincidono automaticamente con la corruzione penalmente rilevante.

Conclusioni

L’innovatività dell’arresto sta anche nell’evitare che il processo penale diventi lo strumento attraverso cui compensare ritardi regolatori o vuoti organizzativi, riaffermando che la sanzione penale interviene solo quando sia provata la scelta consapevole di “mercificare” la funzione. Ne deriva un messaggio chiaro: la lotta alla corruzione richiede rigore probatorio e chiarezza delle regole non scorciatoie interpretative.

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