Corte Ue: concentrazione di imprese quando cambia il controllo
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 7 settembre nella causa C-248/16, ha chiarito la nozione di concentrazione di imprese in base al regolamento n. 139 del 20 gennaio 2004, “relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese”. E lo ha fatto precisando che nei casi di modifiche sul controllo esercitato su un'impresa già esistente, la concentrazione si realizza solo se l'impresa comune esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma. Non basta, quindi, per la realizzazione di una concentrazione, che sia accertato il livello di controllo perché è indispensabile l'esercizio di funzioni in modo autonomo.
A rivolgersi agli eurogiudici è stata la Corte suprema austriaca alle prese con una controversia tra alcune imprese e l'Autorità federale della concorrenza.
Questi i fatti. Una filiale di un gruppo internazionale di imprese edili, operativo nel settore viario, intendeva costituire una società di diritto austriaco con un'altra società (definita “impresa obiettivo”) che faceva parte di un gruppo internazionale. Ciascuna società doveva avere il 50% del capitale ed esercitare il controllo congiuntamente sull'impresa obiettivo. La maggior parte della produzione doveva essere destinato alle imprese dei due gruppi che controllano la nuova società. Il progetto era stato notificato all'autorità federale della concorrenza e la trattazione era passata al Tribunale della concorrenza austriaco che si è dichiarato incompetente, ritenendo che l'operazione costituisse una concentrazione secondo l'articolo 3 del regolamento 139/2004. La Corte suprema, per risolvere l'intricata vicenda, ha chiesto ai giudici Ue di qualificare la nozione di concentrazione di imprese in base al regolamento nei casi in cui un'azienda, controllata congiuntamente da almeno altre due società, costituisca un'impresa comune operativa sul mercato.
L'articolo 3 – osserva la Corte - stabilisce che una concentrazione si concretizza quando “dall'acquisizione, da parte di una o più imprese, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più imprese risulti una modifica duratura del controllo”. Se il livello di controllo è certo un elemento necessario, questo non è, però, sufficiente in quanto è richiesto che l'impresa comune eserciti “stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma”. Per la Corte, inoltre, va tenuto conto che il regolamento n. 139 ha come obiettivo la necessità di garantire che le ristrutturazioni di imprese non pregiudichino la concorrenza che, certo, è ostacolata dalle concentrazioni. La modifica della struttura del mercato, però, - osservano gli eurogiudici – si realizza quando il cambiamento nel controllo è duraturo. Di conseguenza, per le imprese comuni, va considerata non la semplice costituzione dell'impresa, ma le novità nel sistema di controllo. In caso contrario, per Lussemburgo, si verificherebbe una disparità di trattamento tra le imprese create ex novo e le imprese preesistenti rispetto all'operazione di unione.
Sentenza della Corte UE (Quinta Sezione) del 7 settembre 2017 nella causa C 248/16