Corte Ue: studio notarile, se cambia il titolare i dipendenti conservano il posto
La Cgue con riferimento a un caso spagnolo afferma (sentenza nelle cause riunite da C-583/21 a C-586/21) che si applicano le regole sul trasferimento di impresa
Il cambiamento del titolare dello studio notarile può costituire un trasferimento di impresa. Lo ha stabilito la Corte Ue, nella sentenza nelle cause riunite da C-583/21 a C-586/21, giudicando un caso spagnolo.
Quattro dipendenti di uno studio di Madrid si sono rivolti al giudice per sentir dichiarare l’illegittimità dei loro licenziamenti da parte del nuovo titolare dello studio. Secondo il giudice madrileno, i lavoratori sono stati impiegati ininterrottamente dai notai succedutisi nello studio. Tuttavia, il nuovo notaio ha giustificato il loro licenziamento affermando che essi non avevano superato il periodo di prova.
I lavoratori hanno altresì chiesto al giudice che la loro anzianità di servizio venga calcolata a partire dal giorno in cui hanno iniziato a lavorare nello studio. Per contro, il nuovo notaio ritiene che essa decorra dalla data di conclusione dei contratti di lavoro con lui.
Il giudice madrileno chiede alla Corte di giustizia se, alla luce delle specificità della professione dei notai spagnoli, la direttiva concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese sia applicabile alla situazione.
La Corte osserva che i notai spagnoli, pur essendo pubblici ufficiali, esercitano un’attività economica ai sensi della direttiva. Essi infatti offrono i loro servizi ai clienti dietro pagamento di una remunerazione, in condizioni di concorrenza e non possono quindi essere considerati enti amministrativi pubblici.
La Corte afferma poi che il cambiamento del titolare di uno studio notarile deve essere equiparato a un cambiamento di imprenditore, ipotesi in cui la direttiva protegge i lavoratori mediante il mantenimento dei loro diritti, e ciò indipendentemente dal fatto che i notai spagnoli divengano titolari di uno studio notarile a causa della loro nomina da parte dello Stato.
Per di più, il cambiamento del titolare non comporta necessariamente il cambiamento dell’identità dello studio notarile. E la conservazione di tale identità costituisce appunto il criterio decisivo.
La Corte sottolinea infine che l’attività di uno studio notarile si fonda principalmente sulla sua manodopera, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento qualora una parte essenziale del personale sia rilevata dal suo nuovo titolare.
Secondo la Corte, ciò sembra verificarsi nel caso di specie, in quanto il nuovo notaio esercita la stessa attività del suo predecessore e ha rilevato una parte essenziale del personale impiegato da detto predecessore. Egli ha altresì rilevato i mezzi materiali e i locali dello studio, divenendo depositario dei documenti ivi archiviati. Spetta al giudice madrileno stabilire se ciò si verifichi effettivamente.
"Paesi sicuri", con le nuove regole Ue margini di discrezionalità più limitati
di Marina Castellaneta - Professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"