Civile

Covid-19, la Cina diserta la causa per danni - Per il Tribunale di Parma è contumace

L'azione nasce dalle perdite subite da una società petrolifera italiana. Gli avvocati: "Superata immunità"

di Francesco Machina Grifeo

È possibile accertare in tribunale, ai fini risarcitori, una responsabilità cinese nell'origine o almeno nello sviluppo della pandemia, per non aver preso tempestivamente le dovute contromisure? Un tema improbo che intreccia questioni giuridiche e geopolitiche, relative alla sovranità degli Stati. Il Tribunale di Parma sembra tuttavia aver preso di petto la questione e con una recente decisione ha dichiarato la contumacia del Ministero della sanità della Repubblica Popolare Cinese proprio nell'ambito di una causa, mossa da una società petrolifera italiana, nel tentativo di ottenere un risarcimento dei danni subiti dalla pandemia.

Il 16 settembre 2020 la società aveva citato in giudizio il Ministero per non aver tempestivamente segnalato all'OMS lo stato del diffondersi del virus e dei suoi effetti letali, tra novembre e dicembre 2019, e non aver assunto i necessari provvedimenti di controllo sugli scali aereoportuali in partenza dalla Cina. L'azione mira ad accertare che le omissioni hanno impedito allo Stato italiano di adottare tempestivamente i provvedimenti necessari a ridurre al minimo i danni da covid. E si chiede la condanna del Ministero cinese al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti in termini di perdita di guadagno, oltre a quelli non patrimoniali a causa della propagazione della pandemia.

La notifica dell'atto (effettuata ai sensi della legge n. 199/94) è stata però respinta dalla Cina. Il rigetto è stato giustificato col fatto che la notifica sarebbe lesiva della sovranità della Cina.A questo punto, con un inedito provvedimento, del 13 settembre scorso, il Tribunale di Parma ne ha dichiarato la contumacia.

Il giudice (Giacomo Cicciò) scrive: "rilevato che il rifiuto di parte convenuta alla ricezione della citazione è da ritenersi ingiustificato in quanto la domanda svolta non pregiudica in alcun modo la sovranità della Repubblica Popolare Cinese" va dichiarata la "contumacia del Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese". Ed ha contestualmente (assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con decorrenza 15 ottobre) rinviato la trattazione al 23 febbraio 2022.

Secondo gli avvocati Giovanni Franchi, Francesca Surano e Paolo Buzzi, difensori della società attrice, la giurisprudenza, compresa quella della Corte Costituzionale, "è ormai dell'opinione che non vi è difetto di giurisdizione quando siano stati lesi diritti costituzionali, come nella specie, quello alla salute consacrato dall'art. 32 Cost. e alla libera iniziativa economica prevista dall'art. 41 Cost." "La pronuncia - aggiungono - benché sintetica è importantissima, perché rende evidente che qualsiasi privato abbia subito un danno economico o fisico a causa del Covid possa agire contro la Cina senza preoccuparsi di andare contro la sovranità della stessa".

Per gli avv.ti Franchi, Surano e Buzzi, del resto, le responsabilità cinesi "sono incontestabili". "La Cina – scrivono nelle note di trattazione del 30 agosto scorso – non ha creato intenzionalmente una pandemia globale – quanto meno del che non vi è prova), ma le sue infrazioni ne sono certamente la causa". "Un modello epidemiologico all'Università di Southampton - proseguono - ha scoperto che se la Cina avesse agito in modo responsabile solo una, due o tre settimane più rapidamente, il numero interessato dal virus sarebbe stato ridotto rispettivamente del 66%, dell''86% e del 95%". Invece, concludono sul punto: "Non avendo aderito ai suoi impegni legali nei confronti dei regolamenti sanitari internazionali, quello Stato e le amministrazioni di cui ne fanno parte hanno scatenato un contagio globale, con conseguenze materiali crescenti".

Vedremo quali saranno gli sviluppi di una causa il cui percorso sembra tutt'altro che scontato e che ove anche sfociasse in una condanna sarebbe di difficile applicazione. Ad ogni modo, la decisione sulla contumacia ed il rinvio dell'udienza segnano un primo passo nel percorso giurisdizionale.

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