Amministrativo

Covid-19, Tar Bologna: non c'è il diritto di scegliere il vaccino Pfizer per la prima dose

Il Tribunale, decreto 10/1/2022 n. 7, ha respinto la richiesta di ordinare alla Asl di somministrare Pfizer

di Francesco Machina Grifeo

Non esiste un diritto del cittadino a scegliere quale vaccino farsi somministrare come prima dose. E dunque neppure si può chiedere al Tribunale di ordinare all'azienda sanitaria di iniettare Pfizer al posto di Moderna. Lo ha stabilito il Tar Bologna, sez. II, decreto datato 10 gennaio 2022 n. 7 (Pres. Migliozzi), respingendo in sede di delibazione monocratica ante causam, l'azione del ricorrente nei confronti della Ausl Bologna.

La scelta del vaccino da somministrare, spiega la decisione, è in capo all'autorità sanitaria che la esercita in base all'anamnesi e alle altre informazioni di carattere clinico relative al soggetto avendo come elemento prioritario la tutela della salute.

Nel caso affrontato, il ricorrente aveva presentato diverse richieste - rispettivamente il 17/11/2021 e il 30/11/2021 - affinchè gli venisse somministrato il vaccino Pfizer e non altro vaccino ( Moderna ), essendo a suo dire "sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna". Non avendo ricevuto riscontro positivo, con l'istanza del 9 gennaio, si è rivolto al Tar chiedendo di ordinare alla AUSL Bologna di somministrargli quale prima dose di vaccino anticovid- 19 la sub specie Pfizer .

Il Tribunale amministrativo ha però rilevato che "la richiesta non appare meritevole di positivo apprezzamento atteso che la scelta del vaccino a somministrarsi è rimessa unicamente all'autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell'anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa". "E tanto - prosegue il decreto - ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell'alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell'interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro".

Il Tar ha così respinto l'istanza di decreto cautelare ante causam, avanzata ai sensi dell'art. 61 c.p.a., ed ha ordinato che il decreto venga comunicato al richiedente, all'AUSL di Bologna e alla Regione Emilia Romagna.

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