Amministrativo

Covid 19: il Viminale precisa che è vietato giocare alle slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie

di Aldo Natalini

A fronte del peggioramento del quadro epidemiologico nazionale, l'adozione del Dpcm del 3 novembre 2020, contenente «misure ispirate ad una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio», risponde all'esigenza, in un'ottica di prudenza e massima precauzione, «di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari.

Così la circolare del 7 novembre, a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, contenente indicazioni operative sui profili attuativi dell'ultimo Dpcm con cui sono state stabilite misure di contenimento differenziate, progressivamente più restrittive a seconda dei tre scenari di rischio (zona gialla, arancione e rossa). E vista questa tripartizione del Paese, il Viminale sollecita le Prefetture affinché «l'attività di controllo venga ad essere conseguentemente modulata, in relazione ai diversificati livelli di rischio».
Benché sia indirizzata ai Prefetti, la circolare sembra peraltro "parlare" a tutti, in chiave "responsabilizzante": «qualunque sia l'area territoriale di riferimento - ammonisce - l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela»; è per questo che - ricorda il Viminale - è fortemente raccomandato «di limitare gli spostamenti personali nell'area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità» (cioè dalle 5 alle 22). Ma giacché si tratta una mera raccomandazione, non serve alcuna autocertificazione per giustificare le uscite in questi orari né sono previste sanzioni.
Contemporaneamente il governo ha riattivato la pagina delle Faq relative alle disposizioni vigenti in ciascuna delle tre aree di rischio, come definite con ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre scorso (efficace dal 6 novembre scorso, per un periodo minimo di quindici giorni e, dunque, fino al 21 novembre):
- area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto;
- area arancione: Puglia, Sicilia;
- area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
Le domande e risposte sono visibili sulla mappa "tricolore" dell'Italia pubblicata sul sito di Palazzo Chigi.

L'ordinanza ministeriale del 4 novembre 2020: natura ed efficacia
Il Viminale puntualizza come l'inserimento di un territorio (allo stato corrispondente a ciascuna regione, anche se il Dpcm consente restrizioni pure più circoscritte, NdA) in un'area piuttosto che in un'altra «è avvenuto sulla base del coefficiente di rischio attualmente raggiunto da quel territorio, certificato secondo vari parametri tecnico-scientifici di riferimento e formalizzato con la suddetta ordinanza ministeriale del 4 novembre, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate».
Tale puntualizzazione sembra confermare il contenuto tecnico - e non discrezionale - dell'ordinanza ministeriale di classificazione (o riclassificazione) delle aree di rischio, come già sostenuto in queste pagine a prima lettura del Dpcm in data 4 novembre scorso: essa, infatti, muovendo dai famosi ventuno parametri elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute del 30 aprile 2020 (ad esempio l'indice Rt di replicabilità del virus o la capienza dei posti letto negli ospedali) nonché dal monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre scorso, è espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'organo politico-amministrativo.
In questo senso, al netto delle molte polemiche di questi ultimi giorni (ed in disparte la questione della veridicità o della attualità dei dati utilizzati dal ministero in sede di prima emanazione dell'ordinanza, a quanto pare basata su rilevazioni risalenti al 25 ottobre), l'inedito strumento amministrativo con cui il vigente Dcpm affida, ab externo, la classificazione dei territori - con un meccanismo di verifica a frequenza almeno settimanale, da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti («fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione», come puntualizza oggi il Viminale) - sembra privo di contenuto autenticamente discrezionale (rinvenibile, semmai, nel Dpcm a monte, che è la sintesi politico-amministrativa degli opposti interessi in gioco).

Le misure di contenimento "basiche": la zona gialla
Come rammenta il Viminale, le disposizioni dell'articolo 1 del Dpcm contengono regole di base che, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dai successivi articoli 2 (area arancione) e 3 (area rossa), trovano applicazione anche nei contesti territoriali a maggior rischio. Dette disposizioni, in sostanza, racchiudono il quadro complessivo delle misure di contenimento applicabili in via generale sul territorio nazionale, ove non lascino spazio a quelle più stringenti valevoli per le aree arancioni o rosse.
In questo quadro, al di là della "forte raccomandazione" a limitare sempre gli spostamenti personali pure in area gialla, durante la fascia oraria 22-5 scatta invece, ovunque, il coprifuoco notturno, con conseguente onere dell'interessato di redigere un' autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 46 del Dpr n. 445/2000 (utilizzando il modulo ufficiale all'uopo predisposto) - per dimostrare la sussistenza delle cause eccettuative: ovvero le comprovate esigenze lavorative, le situazioni determinate da motivi di salute e quelle di necessità. A questo proposito l'odierna circolare ministeriale, chiarendo un nodo finora irrisolto, precisa o che, una volta scattato il coprifuoco, devono ritenersi consentiti anche quegli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio.
Le Faq governative spiegano poi che è possibile raggiungere sia la prima che la seconda casa se si trovano entrambe in un comune dell'area gialla: se, invece, la seconda casa si trova in un comune dell'area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Per quanto riguarda la chiusura di strade e piazze cittadine per limitare le occasioni di contagio, il Viminale rammenta poi come col vigente Dpcm questa possibilità non sia più limitata a partire dalle ore 21, ma è espressamente estesa all'intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Quanto all'intrattenimento, il vigente Dpcm ha dipanato i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione del precedente stabilendo le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese «anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente»: ciò significa che è vietato giocare in tutta Italia anche alle slot machine presenti in bar e tabaccherie.
Circa la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole), la circolare ridimensiona la portata del riferimento ai «mercati»: la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all'aperto, costituiti «su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita».

La zona arancione (scenario di tipo 3)
Continuando la disamina "operativa" del Dpcm vigente, la circolare passa poi in rassegna le restrizioni valevoli per la zona arancione, che sostanzialmente riguardano la mobilità ed i servizi di ristorazione.
Per quanto riguarda gli spostamenti individuali, al di fuori degli orari del coprifuoco nazionale dalle ore 22 alle 5, il Viminale rammenta che è possibile spostarsi liberamente e senza autocertificazione a patto che si rimanga all'interno del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, mentre non è consentito, in generale, spostarsi in un altro comune, a meno che non sussista la necessità - da autocertificare - di «usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione». La circolare pone il caso in cui occorra recarsi «presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale»; ancora, tra i motivi che possono autorizzare uno spostamento - aggiunge il ministero - rientrano quelli di studio (ad esempio se la propria università o scuola si trova un comune diverso da quello di residenza).
Le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l'esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, come pure l'attraversamento dei territori della stessa zona (arancione o rossa) qualora sia necessario per raggiungere le zone gialle non soggette a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.
Come chiarito dalle Faq di Chigi, l'accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune; diversamente, durante il coprifuoco, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni (quest'ultima disposizione vale anche nella zona rossa, dove non figurano specificazioni di orario).
Quanto ai luoghi di culto, vigendo in zona arancione (e rossa) restrizioni agli spostamenti, per il Viminale «dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini».
Riguardo al settore della ristorazione, nelle zone arancioni bar e ristoranti sono chiusi (a eccezione di mense e catering), mentre è consentito il delivery e l'asporto entro le ore 22, «con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze». Non vige invece alcuna restrizione - spiega il Ministero - a carico degli alberghi, che possono «erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario»; è consentita anche la consegna a domicilio «ai fini della consumazione in camera».

Area rossa (scenario di tipo 4)
Nell'area rossa - spiega il Viminale - è previsto il «regime più stringente possibile» in materia di mobilità: il divieto di spostamento qui viene a corrispondere alla massima estensione, «in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all'interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza.
Restano consentiti (solo) gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative, con correlata possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per spostarsi serve sempre l' autocertificazione , anche quando si fa attività motoria o attività sportiva all'aperto; l'unica eccezione è quando «lo svolgimento di dette attività in conformità al precetto sia verificabile ictu oculi», nel senso che basta un colpo d'occhio da parte delle forze di polizia per capire che si sta correndo.
In area rossa, tutti gli sport di contatto e le attività sportive sono sospese, senza alcuna eccezione: «rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per l'area gialla e per l'area arancione, le medesime attività sportive anche se svolte nei circoli all'aperto».
L'attività motoria è possibile «se svolta individualmente in prossimità dell'abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine». È consentito anche l'utilizzo di «aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione».
Nei territori dell'area rossa le attività commerciali al dettaglio sono oggetto di generalizzata sospensione, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (vedi allegato 23 al Dpcm), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Le Faq di Chigi: le risposte comuni alle tre zone
Di seguito alcune delle risposte pubblicate sul sito di Palazzo Chigi nella sezione Faq valevoli per tutte e tre le zone (rossa, arancione o gialla).

Uscita col cane
È possibile uscire con il proprio animale da compagnia, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza creare assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Nella risposta - identica per le tre zone - non viene specificato alcun limite di orario.

Uso dell'auto tra persone non conviventi
L'automobile con persone non conviventi si può usare, purché siano rispettate le stesse misure precauzionali previste per il trasporto non di linea: ossia deve esserci il solo guidatore nella parte anteriore della vettura e due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina (derogabile solo nell'ipotesi in cui la vettura sia dotata di plexiglas fra la fila anteriore e posteriore) della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Figli dai nonni solo per ragioni di forza maggiore
È possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro: questo perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, lo spostamento è indicato solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore: in tal caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Riunioni di condominio
È fortemente raccomandato svolgere le riunioni condominiali con modalità "a distanza"; laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

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