Amministrativo

Covid: Tar Campania respinge ricorso contro scuole chiuse, prevale il diritto alla salute

Va considerata la scarsità di risorse regionali in campo sanitario e la continuità scolastica consentita dalla didattica a distanza

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Campania, decreto n. 1922 del 19 ottobre, ha respinto l'istanza cautelare promossa da un gruppo di cittadini contro l'ordinanza n. 79 del Presidente campano Vincenzo De Luca che chiude le scuole fino al 30 ottobre, come misura di contenimento del contagio

La V Sezione del Tribunale, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto prevalente il diritto alla salute, considerata anche la "scarsità di risorse" in campo sanitario di cui dispone la regione e che sono già in via di "saturazione"; la "continuità scolastica" invece rimane assicurata dalla didattica a distanza.

La Regione Campania, si legge nel provvedimento, ha esaurientemente documentato «quanto alla idoneità della misura , della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica». Inoltre, la misura è stata considerata idonea alla luce della «diffusività esponenziale del contagio» mentre, quanto alla proporzionalità, si è guardato alla «progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale».

Per il Tar dunque ricorrono quei presupposti di "estrema gravità e urgenza" che sulla base del doveroso bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare depongono per «dare prevalenza all'interesse pubblico» che «affonda nell'esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale», alla stregua dell'attuale riparto di competenze.

Non può invece considerarsi "assoluta" la compromissione degli altri diritti considerato che viene assicurata la continuità delle attività scolastiche «mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l'assistenza familiare nei confronti dei figli minori».

Infine, la temporaneità della misura e il proposito di rimodulazione della stessa, all'esito del sopravvenuto Dpcm 18 ottobre 2020 - le cui disposizioni (art. 1, comma 1, lettera d), n. 6), in materia di attività didattiche), si applicano dal 21 ottobre 2020 - , "valgono a dequotare il pregiudizio nelle more lamentato". La trattazione collegiale è fissata per il 17 novembre prossimo.

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