Civile

Covid19: esclusione della responsabilità del debitore e mediazione obbligatoria

Con il comma 6 bis dell'art. 3 D.l. 6/2020, è stata prevista l'esclusione della responsabilità del debitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti e, con il successivo comma 6-ter, è stata introdotta una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali originate dal rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID

di Sonia Reguzzoni*

L'emergenza epidemiologica e i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, validi per tutto il territorio nazionale, hanno inciso profondamente sui rapporti commerciali e privatistici.

Ecco quindi che con l'introduzione dei commi 6 bis e 6 ter all'art. 3 del D.L. del 23 febbraio 2020, recante l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, il legislatore ha voluto alleggerire il carico pendente sul debitore che si sia trovato nell'impossibilità di adempiere correttamente e puntualmente alle sue obbligazioni contrattuali proprio in conseguenza del rispetto delle misure di contenimento emanate dal Governo con la decretazione d'urgenza.

Con l'art. 3, comma 6 bis è stata infatti prevista l'esclusione della responsabilità del debitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti e, con il successivo comma 6-ter, è stata introdotta una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali originate dal rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID.

A quasi un anno dall'emanazione di tali previsioni normative se ne ravvisano le prime applicazioni giurisprudenziali.

Di particolare interesse, la sentenza del 29 maggio 2020 con cui il Tribunale di Roma ha dapprima chiarito come l'art. 3 comma 6-bis, lungi dal voler liberare il debitore dall'obbligo di eseguire la propria prestazione, è volta a svincolarlo dall'obbligo ulteriore di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento - pensiamo ad esempio all'applicazione di eventuali penali o anche all'applicazione di interessi di mora – e poi ha compiuto un passo ulteriore laddove, nel caso sottoposto ad esame che riguardava un contratto di affitto di ramo di azienda a fini commerciali, il Giudice Romano ha ritenuto che la mancata esecuzione dell'obbligo gravante sull'affittante di consentire all'affittuario la vendita al dettaglio nei locali aziendali, causata dalla sospensione governativa delle attività commerciali per l'emergenza pandemica, integrasse un'ipotesi di impossibilità parziale e temporanea della prestazione a carico della parte affittante, rilevante ex art. 1464 c.c. e per l'effetto, ha riconosciuto al debitore-conduttore il diritto ad una riduzione del canone limitatamente al periodo della sospensione delle attività che riguardava il contratto d'affitto.


Per quanto invece al procedimento di mediazione obbligatoria è indubbio l'intento del legislatore di snellire i contenziosi estendendo il più possibile, anche nelle questioni sorte nel quadro della situazione di emergenza, il ricorso obbligatorio alla mediazione allo scopo di favorire un accordo amichevole tra le parti: rimaniamo in attesa delle prime applicazioni.

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* Dipartimento Corporate – A&A Studio Legale

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