Civile

Crediti avvocato, sì agli interessi dalla messa in mora

di P.Mac.

Anche per i crediti professionali che derivano dall’attività di avvocato, gli interessi devono decorrere dalla messa in mora. Data che coincide con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento. E non anche con la successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice eventualmente all’esito del procedimento sommario per la liquidazione degli onorari (articolo 14 del Dlgs 15072011). La Cassazione, con la sentenza 24481, scioglie un contrasto giurisprudenziale sul punto, escludendo che il diritto di credito dell’avvocato debba seguire regole diverse da quelle degli altri creditori e attendere l’esatta determinazione del dovuto. Non si può , infatti, escludere la mora, solo perché la liquidazione è stata effettuata dal giudice in misura minore, rispetto a quanto chiesto dal creditore. La Suprema corte accoglie dunque, relativamente agli interessi di mora il ricorso del legale. I giudici sottolineano che sostenere la decorrenza degli interessi solo dalla data della decisione che abbia stabilito l’esatto ammontare del credito dell’avvocato, vorrebbe dire penalizzare quest’ultimo come creditore a causa della durata del processo.

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