Rassegne di Giurisprudenza

Crediti di lavoro pubblico e divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi

a cura della Redazione di PlusPLus24 Diritto

Pubblico impiego - Crediti di lavoro - Demansionamento - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Crediti risarcitori - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Applicabilità.
È legittima la statuizione sugli accessori del danno non patrimoniale per demansionamento che abbia riconosciuto i soli interessi legali in quanto la regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del 1994, a tenore del quale dall'1 gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali non è più ammesso per i crediti di lavoro pubblico, si riferisce anche ai crediti di natura risarcitoria, benché l'elencazione contenuta nella norma ("emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale") non li citi espressamente; la formulazione testuale deve interpretarsi nel senso di "crediti di lavoro", locuzione che include anche i crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro, cui è riferibile l'articolo 429 c.p.c., rispetto al quale il legislatore ha introdotto una regola limitativa.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7067

Pubblico impiego - Crediti di lavoro - Crediti risarcitori - Omissione contributiva - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Applicabilità.
Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 luglio 2020 n. 13624

Pubblico impiego - Crediti di lavoro - Crediti risarcitori da omissione contributiva - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Dipendenti di ministeri (custode di scuola italiana all'estero) - Rapporto privatistico - Applicabilità del divieto.
La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro privatistico alle dipendenze di un'Amministrazione statale nell'ambito della sua attività istituzionale (nella specie, custode addetto a una scuola italiana all'estero, legato da un rapporto di natura privatistica con il Ministero degli affari esteri), per i quali ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 luglio 2020 n. 13624

Crediti retributivi - Maturati dopo il 31 dicembre 1994 - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Dipendenti privati di enti pubblici non economici - Lettori di lingua dell'Università - Applicabilità del divieto.
La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua dell'Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 agosto 2018 n. 20765

Pubblico impiego - Crediti di lavoro - Ritardo nel pagamento della retribuzione - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Calcolo sulla somma dovuta al netto delle ritenute fiscali e contributive - Art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998 - Divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 9 giugno 2017 n. 14429