Immobili

Credito di imposta sugli affitti esteso all'ultimo trimestre 2020

Il nuovo bonus non richiede il rispetto del limite di cinque milioni di ricavi

di Luca Gaiani

Le imprese operanti nei settori oggetto delle chiusure disposte dal Dpcm del 24 ottobre 2020 possono usufruire del credito di imposta sugli affitti anche per l'ultimo trimestre del 2020.
Per l'individuazione dei codici di attività rilevanti, si fa riferimento alla tabella allegata al Dl 137/20 come sostituita dall'allegato 1 dal decreto Ristori bis.
Il nuovo bonus non richiede il rispetto del limite di cinque milioni di ricavi, ma resta il requisito del calo del fatturato di almeno il 50% sul corrispondente mese del 2019. Tax credit per l'ultimo trimestre anche per le imprese commerciali di cui all'allegato 2 del decreto Ristori bis se operanti nelle zone rosse del Dpcm 3 novembre 2020.

Terza edizione
Con il decreto Ristori e Ristori bis, il tax credit affitti di immobili non abitativi giunge alla sua terza edizione. Introdotto dall'articolo 28 del Dl 34/20 per i mesi di marzo, aprile e maggio (oltre a giugno per le strutture turistiche stagionali), il credito di imposta è stato successivamente ampliato temporalmente (fino a giugno per la generalità dei contribuenti, fino a luglio per gli stagionali e a dicembre per le strutture turistico-ricettive) dall'articolo 77 del Dl 104/20.
Le modifiche apportate da quest'ultima disposizione sono però soggette alla preventiva autorizzazione comunitaria in relazione alle norme sugli aiuti di Stato.
L'articolo 8 del Dl 137/20 (unitamente all'articolo 4 del decreto Ristori bis) interviene ancora sul credito di imposta prevedendo un nuovo bonus relativamente ai canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Il credito riguarda le imprese operanti nei settori Ateco individuati nell'allegato 1 al decreto 137 (sostituito dal Ristori bis) nonché quelle di cui all'allegato 2) del decreto Ristori bis (rientranti prevalentemente nel commercio al dettaglio) e le agenzie di viaggio e i tour operator, queste ultime solo se ubicate nei territori delle zone con scenario di massima gravità di cui all'articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 (cosiddette zone rosse).
Il nuovo tax credit spetta a prescindere dall'ammontare dei ricavi (e dunque anche oltre il tetto di cinque milioni previsto per il bonus originario).

Calo del fatturato
Il richiamo alle altre regole dell'articolo 28 del Dl 34/20, contenuto nell'articolo 8 del decreto Ristori, fa sì che il tax credit spetti solo se il fatturato del mese di riferimento (ottobre e/o novembre e/o dicembre 2020) si è ridotto almeno del 50% sul corrispondente mese del 2019.
Ai fini del riconoscimento del credito, ogni mese si valuta autonomamente.
Se ad esempio il fatturato è calato del 50% solo in novembre 2020, il credito spetterà sul canone di quel mese e non degli altri due.
Il calo del fatturato non è richiesto per chi ha avviato l'attività dal 2019 e per chi ha sede in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31 gennaio 2020.
Il credito è pari al 60% del canone di locazione (o leasing operativo), percentuale ridotta al 30% per affitti di azienda e prestazioni complesse comprensive anche dell'uso di un immobile non abitativo (50% per le strutture turistico-ricettive, come previsto dal decreto agosto).

Pagamento nel 2020
Tra le condizioni della norma originaria valide anche per il nuovo bonus resta quella secondo cui il canone deve essere pagato nel 2020; condizione assai poco praticabile soprattutto per l'importo di dicembre.
Se è vero, infatti, che anche per il nuovo credito è consentita la cessione al proprietario in pagamento del canone, resta il fatto che si rende comunque necessario saldare la quota residua non coperta bonus (in genere il 40%).
Uno spiraglio sembra giungere dalla relazione ministeriale che afferma che il canone di dicembre potrà essere pagato anche nel 2021, ma di questa indicazione non vi è traccia né nel decreto Ristori né nel Dl 34/20.
È auspicabile che il testo venga modificato in sede di conversione.
Anche il nuovo credito di imposta (sia quello del Ristori che quello del Ristori bis) rientra tra gli incentivi cui si applicano i limiti comunitari delle misure di aiuto del periodo pandemico, di cui alla comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 (800 mila euro complessivi).

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