Immobili

Credito di imposta sulla casa valido anche se il primo acquisto è precedente al 1999

Per la Suprema corte la concessione del beneficio non può essere legata all'entrata in vigore della legge 448/1998

Ai fini della attribuzione del credito di imposta - fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta del valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, ai contribuenti che acquistano, a qualsiasi titolo, un’altra abitazione, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è usufruito dell’aliquota agevolata per la prima casa, - non è necessario che l’acquisto agevolato sia intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 448/1998 (1° gennaio 1999), norma che ha introdotto il beneficio. Lo hanno affermato i giudici della Cassazione con la sentenza n. 12814 depositata ieri.

La Suprema corte ha così smentito la tesi della Commissione tributaria regionale per la quale, per godere del beneficio, sarebbe necessario il concorso di una ulteriore condizione, ovvero che l’acquisto sia posteriore alla data di entrata in vigore della legge 448/1998. Ebbene, spiegano i giudici di legittimità, attraverso l’espressione “indipendentemente” la norma svincola del tutto la fruizione del beneficio da qualsiasi limite temporale legato alla data del primo acquisto.

Nel caso in questione l’Agenzia delle entrate aveva proceduto al recupero parziale a tassazione del credito di imposta, utilizzato dai contribuenti, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998, all’atto della registrazione del rogito di acquisto di un ultimo immobile, in relazione a precedenti atti di acquisti avvenuti con tariffa agevolata. Nei precedenti gradi di giudizio la decisione dell’Agenzia era stata sempre confermata. Di qui il ricorso dei contribuenti alla Suprema corte in cui censuravano l’esclusione del credito di imposta correlato a uno di questi rogiti.

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