Civile

Crisi d’impresa, domanda di liquidazione esclusa durante la trattativa all’Ocri

Dopo il via libera del Consiglio di ministri al Dlgs correttivo tutte le norme entreranno in vigore dal 1°settembre 2021 tranne Albo e manager

di Giovanni Negri

Rafforzate le misure di protezione dell’imprenditore per favorire una soluzione non traumatica della crisi. Nel decreto correttivo, tra le novità inserite nell’ultima versione, trova posto anche l’introduzione del divieto per il tribunale di disporre l’apertura della liquidazione giudiziale per tutto il tempo di durata dei termini a disposizione dell’Ocri sia per la ricerca di una soluzione concordata della crisi sia per la presentazione di una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Uno scudo dalle forzature

La logica della misura, assunta tra l’altro su indicazione del Parlamento, è quella di evitare il rischio che i più aggressivi tra i creditori utilizzino lo strumento dell’apertura della liquidazione come strumento di pressione sul debitore provocando il naufragio dello stesso procedimento di composizione della crisi. In pratica, la copertura andrà a interessare un periodo massimo di 7 mesi (3 più 3 per il procedimento di composizione da svolgere davanti all’Ocri e altri 30 giorni per la eventuale presentazione della domanda di accesso uno strumento di regolazione come il concordato).

Terna di nomi per il componente “amico”

E proprio sull’Ocri, il decreto correttivo interviene su altri 2 punti chiave. A venire modificata è innanzitutto la procedura di individuazione del cosiddetto componente “amico”, di quello cioè dei 3 componenti indicato dall’associazione imprenditoriale di categoria. Il decreto chiarisce che sarà il referente a proporre all’associazione una terna di nomi indicati dal debitore, all’interno della quale l’associazione potrà scegliere. A venire chiesta dal Parlamento, ma non accolta dal ministero della Giustizia, è stata la domanda che il profilo di questo componente possa essere non del tutto coincidente con quello degli altri 2, ammettendo cioè che possa non essere iscritto all’Albo dei gestori della crisi, allargando così le possibilità di scelta e anche il ventaglio di competenze utilizzabili.

E quanto ai professionisti componenti degli Ocri, il correttivo puntualizza che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è possibile, ma solo se almeno uno dei 3 membri è in possesso dei requisiti di indipendenza che lo stesso Codice individua all’articolo 2. In questo modo si allinea la disciplina a quanto stabilito anche in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo.

Più facile l’accesso all’Albo

Nell’Albo dei gestori della crisi potranno poi essere inseriti, ma soltanto al momento della prima formazione dell’elenco e non a regime, i professionisti in grado di dimostrare di essere stati nominati curatori, commissari o liquidatori in almeno 2 procedure nei 4 anni precedenti.

Si sottolinea poi, sul versante della rotazione degli incarichi, la necessità che l’autorità giudiziaria tenga presente il numero complessivo di procedure aperte in ciascun ufficio nell’anno precedente la nomina per scongiurare casi di monopolio professionale senza per questo compromettere l’efficienza della procedura.

Falsa attestazione estesa

Il professionista componente dell’Occ poi sarà chiamato a rispondere anche per il reato di falsa attestazione, se, nella relazione prevista nell’ambito della nuova disciplina del sovraindebitamento, certificherà che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, paralizzando in questo modo la domanda di apertura di liquidazione controllata proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica o di una piccolissima impresa al di sotto delle soglie di fallibilità.

Quanto all’agenda, tute le misure del decreto correttivo entreranno in vigore con il Codice della crisi il prossimo 1° settembre, compresa l’allerta per le piccole imprese chiamate a dotarsi dell’organo di controllo interno. Le uniche misure operative dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in «Gazzetta», perchè a modificazione di norme già in vigore, sono quelle sull’istituzione dell’Albo dei gestori (compresa la fase transitoria) e quelle sulla titolarità della competenza agli amministratori sull’istituzione degli assetti organizzativi.

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