Professione e Mercato

Crisi d’impresa: Albo dei curatori, l’esperienza va provata tra il 2015 e il 2019

La formazione iniziale deve essere in convenzione con le università

di Giovanni Esposito

Il ministero della Giustizia in una nota diffusa ieri ha chiarito i dubbi interpretativi sui requisiti d’iscrizione in sede di primo popolamento nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa.

Ai fini dell’iscrizione nell’albo, è necessaria la frequentazione di un corso erogato da una università o organizzato, in convenzione con università, da Cciaa, dal segretariato sociale o dagli ordini degli avvocati, commercialisti e notai. Non possono essere considerati validi i corsi erogati senza convenzione con alcuna università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati benché abbiano stipulato dette convenzioni. Quanto alla durata minima, per i professionisti iscritti agli ordini professionali richiamati è di 40 ore, ovvero 200 ore per coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative.

La formazione iniziale valida ai fini dell’iscrizione è esclusivamente quella conforme alle linee guida della Scuola superiore della magistratura nella versione del 7 novembre 2019 che evidenziava «i punti concettuali generali su cui articolare la formazione dei professionisti della crisi d’impresa», a nulla rilevando di essersi aggiornato alla riforma intervenuta nel 2022. Non possono essere ritenuti validi i corsi utili per i gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, né quelli per gli esperti indipendenti.

Tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi presso uno o più professionisti che abbia consentito l’acquisizione di competenze specifiche in materia, documentato attraverso apposita certificazione, ovvero autocertificazione.

L’aggiornamento biennale di 40 ore, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato anche direttamente dagli ordini professionali, senza necessità di apposita convenzione con le università. Restano, invece, esclusi i corsi erogati da altri enti, pubblici e privati.

Ai fini del primo popolamento, può iscriversi anche chi documenta di essere stato nominato, alla data di entrata in vigore dell’articolo 356, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Atteso che tale articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019, il periodo utile va “inderogabilmente” collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019.

Mentre i corsi di formazione e il tirocinio possono essere indifferentemente comprovati con apposita certificazione (ovvero autocertificazione), gli atti giudiziari di nomina devono essere necessariamente comprovati mediante copia conforme all’originale, attestabile dal medesimo professionista nominato.

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