Civile

Crisi di impresa: restyling in linea con la Ue su nozione di gruppo di imprese e protezione del patrimonio

Tra le novità dello schema approvato definitivamente c'è l'adeguamento alla direttiva n. 1023

di Nicola Soldati

Nel Consiglio dei ministri del giorno 18 ottobre è stato definitivamente approvato lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20 del 2019 (Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.).

Il decreto correttivo, i principi della delega e le modalità di esercizio

Come è noto, con tale legge il Governo era stato delegato a emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, a sua volta emanato in attuazione dell’originaria legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, nella quale non era stata prevista nessuna possibilità di intervento correttivo.

Trattandosi ancora una volta di legge delega, i principi e criteri direttivi a cui il Governo era tenuto ad attenersi, erano quelli già fissati dalla legge n.155 del 2017.

Ai fini dell’esercizio della delega, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, richiamato dalla legge n. 20, prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni.

Come è noto allo stato, l’unico decreto legislativo emanato nell’esercizio della delega principale èil sopra citato Dlgs n. 14 del 2019 recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, la cui entrata in vigore era fissata decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta ufficiale, con la sola eccezione di specifiche norme modificative del codice civile la cui entrata in vigore era invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (16 marzo 2020); con il decreto-legge n. 23 del 2020,  l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato differito al 1° settembre 2021.

A fronte della seconda delega ricevuta il Governo ha, quindi, la possibilità di ulteriormente intervenire fino al 1° settembre 2023 (vale a dire, due anni dall’entrata in vigore del Dlgs n. 14 del 2019) per procedere ad ulteriori integrazioni o modificazioni.

All’interno dello schema di decreto legislativo approvato dal Governo, come sottolineato altresì nel parere del Consiglio di Stato, la gran parte delle modifiche apportate “non rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal Codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi”.

Le finalità del nuovo "correttivo"

Lo scopo dell’intervento normativo, come si legge nella sua relazione, è quello di apportare i miglioramenti ritenuti necessari alla disciplina disegnata per potenziare l’efficacia dei mezzi di soluzione della crisi individuati, specialmente quella da sovraindebitamento, e eliminare le discrasie riscontrate.

Inoltre, il provvedimento ha tenuto conto dell’aggiornamento della normativa UE alla luce della Direttiva 1023/2019/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2020 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’edebitazione e le interdizioni, le misure volte al aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza  ed esdebitazione.

Il decreto correttivo approvato contiene diverse disposizioni innovative mediante le quali, inter alia :

a)    specifica la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico finanziaria” quella di “squilibrio economico finanziario” (articolo 1, lettera a)

b)    ridefinisce la disciplina degli indicatori e indici della crisi: in particolare chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione èallegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2);

c)   rimodula, con riguardo all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4);

d)    ridefinisce la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lettera b);

e)   ridefinisce le “misure protettive” del patrimonio del debitore; oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede e reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12);

f)      rimodula le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).

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