Professione e Mercato

Crisi di impresa, rush finale per l’iscrizione all’Albo gestori

Si chiude il 31 marzo la fase di primo popolamento: sono più di 10mila i commercialisti in formazione, 350 gli avvocati. Dai tribunali attese indicazioni sui criteri di affidamento degli incarichi

A una settimana dal debutto del nuovo Albo nazionale per i gestori delle crisi d’impresa, è corsa alla formazione. Dal primo aprile per nominare curatori, commissari giudiziali e liquidatori, i tribunali non potranno più attingere dagli elenchi territoriali ma dall’unico Albo nazionale.

I professionisti interessati (commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) stanno quindi affrettandosi a concludere i corsi che (insieme con l’attestazione del tirocinio) permettono di iscriversi al nuovo elenco.

Fino al 31 marzo è però ancora possibile entrare nell’Albo per chi ha ricevuto due incarichi nel periodo 17 marzo 2015-15 luglio 2022. Questo secondo canale di accesso è permesso solo nella fase di primo popolamento che si chiuderà venerdì.

La formazione

Si sono già iscritti in 10.500 al corso di formazione gratuito organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti (in collaborazione con la Fondazione nazionale di formazione e in convenzione con l’Università Lumsa) e disponibile dal 6 marzo. In modalità e-learning ha una durata di 44 ore. Sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023. «In questi mesi ci siamo impegnati per evitare sbarramenti determinati da norme che potevano essere scritte meglio – dice Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –, ma grazie alla disponibilità all’ascolto e al confronto tecnico del ministero della Giustizia abbiamo ottenuto modifiche importanti come quella relativa all’allungamento al 2022 dell’arco temporale di riferimento per i due incarichi necessari per il primo popolamento. Escludere chi li aveva ricevuti dopo il 2019 raggiungeva il risultato opposto a quello voluto dalla norma e cioè garantire la qualità del professionista».

Per gli avvocati il Consiglio nazionale forense ha organizzato un corso di formazione da 40 ore, erogato in modalità mista, in parte online e in parte in presenza, che si è concluso venerdì 24 marzo: «Abbiamo 350 avvocati iscritti – spiega il consigliere Cnf, Emanuele Virgintino – che ora con l’attestato possono già iscriversi all’Albo in fase di primo popolamento, se sono in possesso degli altri requisiti». Mentre per i consulenti del lavoro, che per la prima volta possono aspirare a ricevere incarichi in questo campo al momento non sono previsti corsi organizzati dal Consiglio nazionale, dopo le esperienze pregresse che hanno preparato alla novità oltre mille iscritti. «Stiamo lavorando a un corso in partenza nei prossimi mesi, prima dell’estate», assicura l’esperto della Fondazione studi della categoria, Sergio Giorgini. In questa fase di primo popolamento, Giorgini ipotizza che «solo pochissimi consulenti abbiano già tutte le carte in regola per entrare nell’Albo».

I tribunali

Dal primo aprile i tribunali, per affidare gli incarichi di gestione delle procedure previste dal Codice della crisi, utilizzeranno il nuovo Albo nazionale. L’articolo 5 del Codice prevede anche che i presidenti dei tribunali, o quelli di sezione, adottino dei protocolli al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza. «Ci stiamo lavorando – dice Antonino La Malfa, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma – con l’obiettivo di definire regole condivise con altri tribunali di grandi dimensioni». Un punto di riferimento sono sicuramente le linee guida predisposte dal Csm. «Si basano su prassi già seguite in diversi uffici fra cui il Tribunale di Roma – continua La Malfa – ma prima di formalizzare il protocollo dobbiamo conoscere il funzionamento concreto dell’Albo e il numero di iscritti (sia locali che nazionali). Quindi lo faremo dopo il primo aprile». Il nuovo Albo, a differenza degli elenchi territoriali, ha scala nazionale e non prevede limiti legati alla distanza. «È un tema delicato che fino a oggi non si era mai posto e che dovremo affrontare alla luce del principio di efficienza», spiega La Malfa.

Dal lato tecnico «speriamo a breve che arrivino indicazioni. Per ora sappiamo solo che dal primo aprile diventa visibile la parte dell’Albo in cui ci sono i nomi dei professionisti – conclude La Malfa – ma servono anche altri chiarimenti, come ad esempio quello sulla comunicazione al ministero delle nomine effettuate».

«Dal ministero, per ora, non sono arrivate indicazioni specifiche, se non relativamente all’avvio della banca dati – aggiunge Mariano Sciacca, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Catania –. Non ho ancora formalizzato il protocollo, ma si baserà sui criteri che già utilizziamo e sulla base delle indicazioni che emergeranno dal confronto con le organizzazioni professionali. Si tratta di scelte molto delicate in cui c’è un profilo fiduciario nella nomina che implica una significativa discrezionalità; è quindi importante porre paletti. Da anni abbiamo una banca dati che fornisce un quadro costantemente aggiornato delle nomine, del loro peso sotto il profilo della complessiva remuneratività. Sono informazioni fondamentali per assicurare una rotazione equa e trasparente».

Le regole per l'accesso
I tempi
Fino al 31 marzo
Fase di primo popolamento con due canali per l'ingresso: formazione-tirocinio e nomina in due incarichi dal 17 marzo 2015 al 15 luglio 2022 Dal 1° aprileSituazione a regime in cui si può iscrivere solo chi possiedei requisiti formativi e ha effettuato il tirocinio
Gli incarichi
Periodo più ampio
Nel primo popolamento ammesso anche chi ha ricevuto due nomine come curatore, commissario o liquidatore «negli ultimi quattro anni». La Giustizia (circolare 13 marzo) ha corretto l'intepretazione precedente e stabilito che tale periodo va dal 17 marzo 2015 al 15 luglio 2022 (e non al 17 marzo 2019)
La Formazione
Corso di 40 ore
Il ministero della Giustizia ha riconosciuto la validità dei corsi di 40 ore conformi alle linee guida della Scuola superiore della magistratura di novembre 2019. L'aggiornamento alle novità normative introdotte dal Dl 83/2022 riguarda solo i corsi successivi a luglio 2022. La formazione deve essere accompagnata dal tirocinio
Il tirocinio
Basta l'autocertificazione
La durata minima è sei mesi raggiunti anche sommando periodi non continuativi presso soggetti diversi. Può essere svolto presso molteplici organismi, in concomitanza ad altre attività e non è richiesta la segnalazione preventiva all'Ordine. È documentabile con certificazioni o dichiarazioni sostitutive

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