Civile

Crisi di liquidità, la prova può evitare le sanzioni per l’omesso versamento

L’ordinanza 17027 della Cassazione riconosce la forza maggiore anche a causa dei ritardati pagamenti della Pa

di Laura Ambrosi

L’omesso versamento delle imposte non è sanzionabili se l’impresa prova l’impossibilità a versare il dovuto per cause non prevedibili e di essersi comunque adoperata per evitare l’inadempimento.

Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 17027 depositata il 16 giugno.

Una società impugnava una cartella di pagamento relativa ad omessi versamenti di imposte risultanti dalla relativa dichiarazione.

La contribuente, tra i diversi motivi, rilevava che l’inadempimento era conseguenza di una carente liquidità dovuta a mancati pagamenti da parte della “cliente” pubblica amministrazione. Trattandosi pertanto di una causa di forza maggiore erano illegittime le sanzioni e gli interessi pretesi.

Sul punto entrambi i giudici di merito, accoglievano le doglianze della società e l’Ufficio ricorreva così in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che secondo la Corte di giustizia, la forza maggiore ricorre quando la causa esterna ha conseguenze ineluttabili e inevitabili al punto da rendere obiettivamente impossibile l’osservanza delle obbligazioni (C-203/12, C-99/12).

La forza maggiore è caratterizzata da un elemento oggettivo, relativo all’esistenza di circostanze anomale ed estranee all’operatore, e da un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (C-154/16, C-659/13, C-34/14, C-314/06).

La necessità che ricorrano entrambi i requisiti è confermata anche da plurime pronunce della Cassazione (Cassazione 20389/2020, 8175/2019, 7850/2018), con la conseguenza che lo stato di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce di per sé una causa di forza maggiore per l’inapplicabilità delle sanzioni.

Nella specie, il collegio di merito non aveva valutato se il ritardo nel pagamento da parte della cliente Pa della contribuente fosse una circostanza anormale tale da non consentire di adottare misure appropriate, come ad esempio la cessione del relativo credito a terzi.

La decisione conferma così l’orientamento della Cassazione sulla non punibilità degli omessi versamenti.

Tuttavia, contestualizzando tali principi all’attuale (difficile) contesto storico di emergenza sanitaria, dovrebbe risultare abbastanza evidente che la crisi di liquidità delle imprese non dipenda da negligenza dell’imprenditore.

Ad ogni buon fine, però, prudenzialmente converrà conservare prove volte a documentare i cali di fatturato, i giorni di chiusura, le difficoltà ad incassare i propri crediti e, infine, anche l’eventuale tentativo di richiesta di accesso al credito (ad es. conservando la corrispondenza con gli istituti bancari da cui emerga la difficoltà a ottenere finanziamenti).

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