Lavoro

Cura Italia, applicabilità della sospensione dei termini all'impugnazione stagiudiziale del licenziamento

Tribunale di Milano, sentenza del 14.10.2020: la sospensione ex art. 83 D.L. 18/20 si applica anche al termine stragiudiziale di impugnazione del licenziamento

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di Francesco M. Cosi

Come noto, l'art. 83 del D.L. 18/20 del 17.03.2020 (il c.d. Decreto "Cura Italia") ha disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata […] per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza e l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto […]".

In forza dell'art. 36 comma 2 del D.L. 23/20 (c.d "Decreto Liquidità), convertito con modificazioni in Legge 40/20, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020.

Appena emanata la suddetta norma, ci si è interrogati se la sospensione dei termini potesse applicarsi al peculiare ambito dell'impugnativa dei licenziamenti, caratterizzata, ai sensi dell'art. 6 L. 604/66, da un termine di decadenza stragiudiziale e da un successivo termine di decadenza giudiziale.

L'art. 83 del D.L. 18/20, nell'indicare che sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e, in genere, tutti i termini procedurali, ha indotto gli interpreti ad affermare, ragionevolmente, che il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale del licenziamento e, quindi, per la proposizione dell'azione giudiziale, con la quale si ricorre al Giudice del lavoro per impugnare il provvedimento espulsivo, debba intendersi ricompreso nella sospensione straordinaria.

Discorso diverso, invece, va fatto per l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, il cui termine non può essere inteso come termine processuale.

Il Tribunale di Milano (est. Dott.ssa Colosimo) con sentenza del 14.10.2020 ha fatto chiarezza sulla questione stabilendo che la sospensione di cui all'art. 83 D.L. 18/20 si applica anche al termine stragiudiziale di impugnazione del licenziamento.

Secondo il Giudice meneghino, il termine di 180 giorni opera soltanto se e quando il lavoratore abbia provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione, ad impugnare il licenziamento. I due termini, quindi, sono strutturalmente legati tra loro e risultano intrinsecamente connessi.

Secondo il Tribunale di Milano, che richiama sul punto alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 7175/17 e n. 9203/14), quindi, si tratterebbe di "un'unica fattispecie impugnatoria a formazione progressiva", che non è possibile scindere, costituendo l'adempimento di un unico onere (l'art. 6 L. 604/66, infatti, dispone "[…] entro il successivo termine di 180 giorni […]".

Se è pur vero che ogni interpretazione estensiva dell'art. 83 D.L. 18/20, che ha ad oggetto soltanto gli atti giudiziali, dovrebbe ritenersi preclusa in ragione del carattere eccezionale, che la contraddistingue, occorre, però, considerare la necessità di assicurare il pieno accesso alla tutela giurisdizionale in una peculiare situazione di emergenza epidemiologica, non potendo prescindere dalla valutazione del contesto normativo, economico e sociale a cui la norma appartiene.

A sostegno di quanto sopra sottolineato, il Tribunale di Milano richiama sia l'art. 10 comma 2 D.L. 9/20 sia l'art. 83 comma 8 D.L. 18/20 che "muovono dalla ricorrenza, nelle specifiche ipotesi ivi regolate, di formali ed espressi ostacoli frapposti alla tutela giurisdizionale, senonchè, come noto, quello dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti è principio a declinazione sostanziale, tanto nell'ordinamento sovranazionale (art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 19 Trattato sull'Unione Europea e artt. 6 e 13 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), quanto nel nostro ordinamento costituzionale (art. 24 Costituzione)".

La norma dell'art. 83 D.L. 18/20 deve, quindi, secondo il Tribunale di Milano, essere letta in una prospettiva volta a garantire la concreta possibilità di tutela dei diritti e di accesso al rimedio giudiziale, che è necessariamente incompatibile con una lettura formalmente rigorosa di senso contrario.

Gli interventi normativi emanati nella situazione emergenziale, infatti, hanno dovuto far fronte alla rapida diffusione dell'emergenza sanitaria attraverso misure che hanno necessariamente inciso sulle libertà e sull'esercizio dei diritti degli individui e della collettività.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Giudice di Milano ritiene di non poter condividere "l'interpretazione restrittiva di una disposizione che avrebbe l'effetto non di differire la possibilità di ricorso alla tutela giurisdizionale, ma di impedirla in nuce".

Il provvedimento del Tribunale di Milano, che risulta, allo stato, il primo sul tema, attraverso una motivazione articolata e ricca di interessanti spunti, fornisce una convincente interpretazione di una questione, che ha creato e probabilmente continuerà a creare molti dubbi e che sarà oggetto necessariamente di molte altre pronunce (risulta, infatti, essere stata depositata in data 02.11.2020 una sentenza del Tribunale di Roma – est. Dott.ssa Savignano, che, al contrario, non ha considerato applicabile la sospensione dei termini all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento).

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