Amministrativo

Da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossione: notifica di impugnazione a difensore precedente è nulla, ma sanabile

Il caso trae origine dal famoso passaggio di consegne (ovviamente per modo di dire) tra le società di Equitalia e il nuovo Ente denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione; quest'ultimo definito, appunto, Ente strumentale all'Agenzia delle Entrate (riscossore nazionale primario) in base al D.L. 193/2016

di Angelo Lucarella*


È la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4846 del 23.02.2021 che va a riformulare il principio di diritto enunciato con la precedente ordinanza interlocutoria n. 2088 del 2020.

Il caso trae origine dal famoso passaggio di consegne (ovviamente per modo di dire) tra le società di Equitalia e il nuovo Ente denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione; quest'ultimo definito, appunto, Ente strumentale all'Agenzia delle Entrate (riscossore nazionale primario) in base al D.L. 193/2016.

In buona sostanza la questione centrale prende vita intorno al fatto per cui un contribuente con il proprio legale difensore, nel proporre impugnazione avverso una decisione di appello, ebbe a porre in notificazione (nelle more del predetto passaggio per legge tra un soggetto e l'altro) l'atto introduttivo del nuovo grado nei confronti del difensore nominato dal precedente Agente della riscossione; circostanza per la quale l'ultrattività del mandato (chiarisce la Cassazione) non opera, mentre al contempo v'è una successione ex lege tra i soggetti giuridici riscossori.

Sicché la Suprema Corte, nell'esaminare la questione, rielabora un principio di diritto precedentemente oggetto di interlocuzione nomofilattica stabilendo, espressamente, che "in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016".

Sulla scorta di tale ragionamento, il Collegio massimo decidente ha precisato, quindi, che notificare il ricorso al successore ex lege (cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione), consegnando il tutto all'originario difensore, integra una mera invalidità ai fini della rilevazione della nullità.

Nullità, tuttavia, continua la Corte di Cassazione sul punto, che integra un tipo di nullità assolutamente "suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata".

In conclusione, per l'effetto di quanto sopra richiamato, il ricorso è stato qualificato procedibile: la decisione così resa tiene conto, soprattutto, della garanzia superiore del c.d. Giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione.

Nella fattispecie, per giunta, il contraddittorio processuale ha avuto in effetti nascita ed istruzione.

*a cura di Angelo Lucarella

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