Da risarcire il testimone di Geova che rifiuti l'emotrasfusione durante il parto cesareo
La Cassazione ha fatto prevalere il diritto ad autodeterminare la propria salute
Al testimone di Geova che subisca una trasfusione di sangue (vietata dalla propria religione) va riconosciuto un danno da risarcire. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 29469. I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una donna che si era recata all'ospedale per dare alla luce il figlio.
Il ricorso. L'attrice - come detto - era testimone di Geova e in funzione di ciò ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto per l'opera professionale in relazione alle trasfusioni di sangue eseguite nonostante la contrarietà manifestata dall'attrice a seguito di un'emorragia conseguente a parto con taglio cesareo. La Corte territoriale aveva respinto il ricorso avendo la Ctu affermato che le trasfusioni effettuate fossero indispensabili, visti i valori del sangue e con pericolo per la vita della donna. La Cassazione ha chiarito che l'articolo 1, comma 6, della legge 22 dicembre 2017 n. 219 dispone che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale. Di qui il principio di diritto secondo cui «il testimone di Geova che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo purchè dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita». In funzione del principio di diritto che riconosce il diritto di rifiutare la terapia trasfusionale anche in presenza di consenso al trattamento sanitario, il giudice di merito deve accertare se sia intervenuto un informato e inequivoco dissenso della paziente all'emotrasfusione. Per concludere la Cassazione ha affermato che recenti studi hanno documentato come i testimoni di Geova ricevano abitualmente cure mediche di qualità senza trasfusione di sangue.