Giustizia

Dal 19 ottobre processi penali al test improcedibilità

In «Gazzetta» la legge n. 134 con la nuova disciplinadei tempi di giudizio

di Giovanni Negri

Partirà dal prossimo 19 ottobre il complesso sistema messo faticosamente a punto nella maggioranza per assicurare tempi certi ai processi penali. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» della legge 27 settembre 2021 n. 134, infatti, si è conclusa la prima fase della riforma. Ora parte la seconda, affidata sia alla redazione dei decreti legislativi per i quali ci sarà un anno a disposizione del ministero della Giustizia (fino a ottobre 2022), sia alla immediata entrata in vigore di una parte comunque significativa dell’intervento. Nei successi due anni, a fare data dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti, saranno possibili correzioni. Inoltre, della complessa manovra faranno parte anche misure regolamentari, come, per esempio, per la definizione della disciplina tecnica che dovrà rendere possibile depositi, comunicazioni e notifiche telematiche. La parte che tra pochi giorni sarà operativa, riguarda quel connubio tra riforma della prescrizione, in vigore al 1° gennaio 2020 per effetto della legge “spazzacorrotti”, con il blocco dei termini dopo il primo grado di giudizio, e nuovo meccanismo dell’improcedibilità, concentrato su secondo grado e Cassazione, colpirà con la sanzione processuale quei procedimenti che non rispetteranno la durata di due anni e un anno.

Tuttavia saranno possibili proroghe da parte del giudice che procede:

per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato più volte senza limiti di tempo;

per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa, possono essere concesse proroghe fino a un massimo di 3 anni per l’appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità; in questi casi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e del giudizio in Cassazione di 2 anni e 6 mesi;

per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per la Cassazione: la durata massima è quindi di 3 anni per l’appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano i motivi che giustificano la proroga. Nella fase transitoria, le nuove norme si applicheranno solo alle impugnazioni con oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono di 3 anni per l’appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

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