Responsabilità

Dal garage alle aree private la copertura Rc auto amplia il raggio d’azione

La Cassazione ha esteso man mano le tutele per i danneggiati

di Filippo Martini

La sentenza 21983 depositata dalle Sezioni unite della Cassazione lo scorso 30 luglio ha messo un punto in tema di circolazione stradale, includendo, a differenza di quanto fatto in passato, nel perimetro della copertura assicurativa obbligatoria anche le aree private. Con questa novità interpretativa la Corte rende la tutela delle vittime dei sinistri più efficace, nel rispetto delle norme Ue recepite nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

Si prevede infatti che ogni veicolo abilitato alla circolazione stradale, quando venga utilizzato secondo l’uso per il quale è stato prodotto, anche se viene usato in un cortile, deve essere coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista per legge e l’assicuratore è tenuto a ristorare direttamente il danno alle vittime.

L’ispirazione europea

È una questione dibattuta da tempo, che le Sezioni unite risolvono rispondendo in senso affermativo al quesito «se l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni possa e debba interpretarsi, conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere usato in modo conforme alla sua funzione abituale».

La giurisprudenza comunitaria costituisce la traccia di riflessione di questo revirement delle Sezioni unite: l’interpretazione estensiva della nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico - scrivono i giudici - «oltre che costituzionalmente orientata, si appalesa conforme al diritto della Ue», secondo cui ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione.

Proprio alla Corte di giustizia europea si deve la spinta verso l’ampliamento della tutela verso le vittime della strada, nel senso di includervi ogni incidente causato utilizzando il veicolo conformemente alla sua funzione abituale, prescindendo dal luogo dove la circolazione avvenga (Corte europea, C-100 del 2019 e C-162 del 2014).

L’ampliamento progressivo

L’allargamento dell’obbligo assicurativo e della tutela ai sinistri avvenuti in aree private (un cortile condominiale nel caso della decisione 21983) è solo l’ultimo dei passaggi della nostra giurisprudenza in senso estensivo sul tema. Negli anni le decisioni della Cassazione hanno incluso nel concetto di circolazione quanti più eventi possibile, prescindendo anche dal movimento fisico del veicolo. Così, da tempo è pacifico per la nostra magistratura che siano coperti dall’assicurazione anche eventi marginali rispetto alla circolazione in quanto tale, come la intempestiva apertura o chiusura dello sportello da parte del conducente o di un passeggero che causi danni o lesioni a passanti o ad altri utenti (Cassazione, 10024 del 2020, 12284 del 2004 e 18618 del 2005). Ed è ritenuto assicurato l’investimento di pedoni in aree circoscritte ma aperte comunque a un numero indeterminato di utenti, come un garage (Cassazione, 8090 del 2013) o il parcheggio di un supermercato (Cassazione, 17279 del 2009), oppure avvenuti all’interno di un cantiere edile (Cassazione, 17017 del 2018).

L’obbligo di risarcire il danno per l’impresa di assicurazione sussiste anche quando il veicolo non sia in movimento ma siano in atto manovre statiche conformi al suo utilizzo o anche alla sua manutenzione, come quando venga sganciato un rimorchio dalla motrice per essere portato in officina per riparazioni (Cassazione, 3257 del 2016), oppure quando si arrechino inavvertitamente danni a terzi nelle manovre di sollevamento del braccio meccanico montato su un mezzo di lavoro, fermo sulla pubblica via (Sezioni unite, 8620 del 2015).

L’ultima pronuncia delle Sezioni unite è quindi in linea con queste aperture, volte a estendere sempre più le tutele per i soggetti “deboli” nella circolazione stradale.

I casi risolti dalla giurisprudenza

1. Il supermercato

L’area di parcheggio per gli utenti di un ipermercato è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico e adibita al traffico veicolare, dato che chiunque può accedere, anche se è di proprietà privata, è inclusa in uno stabile di proprietà privata ed è delimitata da una sbarra di ingresso per regolare l’accesso dei veicoli. Si applicano quindi le norme Rc auto.
Cassazione, 17279/2009

2. La funzione abituale

L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile deve coprire qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale. Tra questi potrebbe rientrare la manovra di un trattore nel cortile per immettere in un fienile il rimorchio: la verifica spetta al giudice nazionale.
Corte di giustizia europea, C-162/13 del 4 settembre 2014

3. Il cassone metallico

Rientra nella circolazione stradale anche la posizione di arresto del veicolo. La polizza Rc copre quindi il sinistro mortale determinato dall’imperita manovra del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico era scivolato travolgendo la vittima.
Sezioni unite, 8620/2015

4. La rampa che si sgancia

L’assicurazione Rc auto copre anche il sinistro mortale conseguente allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a rimorchio di un autocarro fermo, parcheggiato nella pubblica via nei pressi di un’officina meccanica, in attesa che si procedesse alla riparazione dell’asse della rampa.
Cassazione, 3257/2016

5. Danno doloso

L’assicurazione copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente al terzo danneggiato, che ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, salva la facoltà della compagnia di rivalersi nei confronti dell’assicurato. Nella vicenda l’auto era stata usata come un’arma, investendo più volte la vittima.
Cassazione, 19368/2017

6. Il cantiere

L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro spetta al danneggiato anche nel caso di un incidente avvenuto nel cantiere dove entrambi lavoravano e a cui potevano accedere, oltre alle persone che vi lavoravano, anche chi aveva rapporti commerciali con l’impresa.
Cassazione, 17017/2018

7. Il veicolo fermo

Il fatto che il veicolo fosse fermo al momento del sinistro non esclude, di per sé solo, che l’uso del veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli», in base all’articolo 3, comma 1, della direttiva 2009/103.
Corte di giustizia Ue, C-100/10 del 20 giugno 2019

8. La chiusura dello sportello

Il concetto di circolazione stradale include la posizione di arresto del veicolo sul quale il conducente stia compiendo operazioni prodromiche alla messa in marcia. Cassata quindi la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente per le lesioni procurate al trasportato con la chiusura intempestiva dello sportello del veicolo.
Cassazione, 10024/2020

9. Il cortile

Sì all’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore per il sinistro avvenuto in ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato in modo adeguato alla sua funzione abituale. Pertanto, la copertura assicurativa Rca si applica all’incidente avvenuto nel cortile privato recintato, posto tra il giardino e la rampa di accesso al garage.
Sezioni unite, 21983/2021

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