Penale

Dal prelievo ematico e dalle modalità può scattare la guida in stato di ebbrezza

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di Domenico Carola

Il prelievo ematico e le modalità con cui si è verificato l'incidente sono prova dell'assunzione di stupefacenti e dello stato di alterazione conseguente. Lo confermano i giudici della Corte di cassazione penale con la sentenza n. 14919 del 4 aprile 2019.

Il caso - Un automobilista viene condannato per guida in stato di ebbrezza dal Tribunale di Lucca, decisione confermata anche in sede di appello dalla Corte territoriale di Firenze, per aver guidato un veicolo sotto l'effetto di stupefacenti provocando un incidente: uscito di strada aveva impattato contro un muretto in cemento armato. L'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti sul conducente era stata riscontrata con prelievo ematico, dal quale risultava che egli aveva assunto cannabinoidi, cocaina e oppiacei. L'imputato aveva ricorso per la cassazione lamentando nullità assoluta della notifica, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento dello stato d'alterazione psicofisica nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche che la Corte territoriale non gli avrebbe riconosciuto.

La decisione - Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendolo inammissibile, per manifesta infondatezza di tutti i motivi in cui esso si articola. La Corte di merito aveva ritenuto che la modifica del domicilio eletto era stata infatti resa nota alla Corte di merito in data successiva al tentativo di notifica infruttuosamente eseguito presso il domicilio eletto in primo grado; ed è per tale ragione che, a seguito di questo tentativo non riuscito per impossibilità della notificazione, si è correttamente proceduto a notificare l'avviso di udienza presso il difensore. Inoltre nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale vi sono elementi che rafforzano la penale responsabilità dell'imputato, accertata sulla base della convergenza fra l'esame diagnostico e le stesse modalità dell'incidente. Ciò denota una condotta alla guida anomala, come tale ritenuta confermativa dello stato d'alterazione del guidatore.

È poi corretto l'argomentare della Corte laddove si precisa che gli esiti del prelievo ematico deponevano per una recente assunzione di vari tipi di stupefacenti in quantità elevate. Del resto, pur avendo la Corte dato conto delle dichiarazioni dell'imputato nelle quali egli sosteneva di avere assunto droghe nei giorni precedenti, e non in occasione del sinistro, gli accertamenti di laboratorio eseguiti a seguito di prelievo ematico presentano notoriamente una ben maggiore valenza dimostrativa dell'immanenza dello stato di alterazione rispetto a quanto accade con le analisi delle urine.

Anche per quanto attiene al trattamento sanzionatorio la Corte ha evidenziato che la pena è stata applicata muovendo dal minimo edittale. È pur vero che nemo tenetur se detegere e che mai può pretendersi dall'imputato che egli renda piena e integrale confessione, ma la mancata ammissione delle proprie responsabilità costituisce un dato non certo positivo di valutazione ai fini della concessione di un più benevolo trattamento.

Cassazione – Sentenza 4 aprile 2019 n. 14919

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