Amministrativo

Dall’influenza lecita al reato: perché il lobbying va regolato

Con la recente pronuncia in commento (n. 185/2025), nel salvare la costituzionalità della norma incriminatrice, la Consulta evidenzia un nodo irrisolto del nostro ordinamento: l’assenza di una disciplina organica e positiva delle attività di lobbying

di Giuseppe Fornari*

La sentenza n. 185 della Corte costituzionale sul traffico di influenze illecite, depositata il 16 dicembre, chiude il capitolo sulla legittimità del vigente art. 346 bis c.p. ma accende i riflettori sul dibattito legislativo inerente alla regolazione del lobbying.

La decisione della Corte è chiara: la fattispecie, nella versione ridisegnata con la legge n. 114/2024, è compatibile con gli obblighi internazionali di criminalizzazione del fenomeno.

La luce verde del giudice delle leggi arriva nonostante il perimetro di penale di rilevanza sia circoscritto alle sole condotte di mediazione illecita che abbiano ad oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, una formulazione che il Tribunale rimettente aveva – comprensibilmente – ritenuto in contrasto con l’obbligo, previsto dall’art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, di incriminare il traffico di influenze, senza richiedere che la “influenza impropria” miri alla tenuta di una condotta illecita.

Nel salvare la costituzionalità della norma incriminatrice, la Consulta evidenzia però un nodo irrisolto del nostro ordinamento: l’assenza di una disciplina organica e positiva delle attività di lobbying.

Questo vuoto normativo rende labile e sfumato il confine tra intermediazione lecita e influenza illecita, da un lato rischiando di lasciare senza risposta punitiva condotte di indubbia gravità e disvalore e, dall’altro, affidando al diritto penale il compito, improprio, di supplire a una regolazione assente.

In questo come in altri ambiti, non è dal perimetro del reato che si può ricavare, per esclusione, ciò che è lecito. Servono regole positive e chiare.

Una decisione “bastone e carota”, che diventa la (ennesima) occasione per interrogarsi su come garantire trasparenza nei rapporti tra i portatori di interessi particolari e i decisori pubblici.

In Italia il dibattito sull’opportunità della regolazione del lobbying pone una sfida di natura etico-giuridica: il fenomeno è storicamente avvolto da un’aura di negatività che ha contribuito a consolidare nell’immaginario collettivo una idea distorta del lobbista, visto come figura che agirebbe in modo fosco dietro le quinte del potere.

In questo contesto di sfiducia, va però ricordato – e ribadito con vigore – che il pluralismo degli interessi e la pressione esercitata dai portatori di tali interessi sui decisori pubblici non sono una deviazione del sistema democratico, bensì una sua componente fisiologica.

Proprio per questo l’attività di lobbying merita regole chiare, capaci di rendere i processi decisionali più efficienti, assicurare trasparenza sull’operato dei soggetti che li influenzano e coinvolgere maggiormente la società civile, favorendo l’interesse collettivo e non soluzioni particolaristiche.

Pur con notevole ritardo rispetto ad altri Paesi dell’Unione europea, anche l’Italia ha avuto modo di confrontarsi con la necessità di regolare il lobbying.

In questo senso sono senz’altro meritori i tentativi, seppur parziali, di regolazione di alcuni segmenti del fenomeno: si pensi, ad esempio, all’adozione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici o ai meccanismi di autoregolamentazione interna propri di alcune amministrazioni. Tuttavia, queste iniziative, pur apprezzabili, hanno finora delineato un quadro normativo disordinato e frammentario, che non giova all’ambiguità dei rapporti tra portatori di interessi e decisore pubblico.

Pure meritori sono i numerosi tentativi di regolazione organica che, invece, risultano ad oggi tutti naufragati.

Eppure, i processi decisionali trarrebbero grande beneficio da un confronto, aperto, regolato e trasparente con i portatori di interessi, rappresentanti della società che sono chiamati a regolare.

È in questa prospettiva che si colloca il monito della Corte: intervenire legislativamente – anche guardando ad ordinamenti più avanzati in questo ambito – per disciplinare il fenomeno, chiarendone i limiti non già allo scopo di comprimere e reprimere il lobbying, ma per valorizzarne il contributo alla qualità delle decisioni pubbliche.

L’attenzione è oggi tutta rivolta alla proposta di legge avente a oggetto la “Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi”, d’iniziativa del Presidente della Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano, attualmente al vaglio del Parlamento.

Con l’auspicio che la materia possa finalmente dare luogo a un proficuo dibattito e a un concreto passo avanti.

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*Giuseppe Fornari, Founding Partner Fornari e Associati

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