Penale

Dall’ufficio del processo i parametri per la detenzione «lieve» di droghe

di Giovanni Negri

Una griglia di elementi per dare un po’ di certezza allo scivoloso parametro della lieve entità in materia di possesso di sostanze stupefacenti. E a metterla a punto è stato l’ufficio del processo della Cassazione, attraverso l’esame di quasi 400 sentenze della medesima Corte, testimonianza, ed è una delle prime di questa rilevanza, dell’utilizzo della principale struttura organizzativa messa a punto dalla riforma Cartabia per migliorare il lavoro della magistratura.

Del lavoro dei giovani giuristi a supporto della giurisdizione è così testimonianza la sentenza n. 44061 della Sesta sezione penale. La sentenza ha messo così nelle mani del collegio un set di riferimenti di sicuro aiuto nel permettere, in assenza di chiarimenti da parte della normativa, di dare concretezza ai principi della lieve entità del fatto previsti dall’articolo 73 comma 5 del testo unico sugli stupefacenti.

Il dato quantitativo è infatti uno di quelli che maggiormente incide sul giudizio (peraltro anche quando tocca ai giudici determinare il parametro speculare della ingente quantità che fa scattare l’aggravante), come conferma la stessa Cassazione. E allora l’Ufficio del processo della Sesta sezione ha messo a punto uno studio con un’indagine empirica su 398 sentenze emesse dalla Corte nel triennio 2020-2022. A venire restituito è stato così un quadro assai articolato dei quantitativi che sono stati ritenuti compatibili con la fattispecie della lieve entità

Pertanto, sostanza per sostanza, il limite massimo entro il quale è stata riconosciuta la lieve entità è risultato:

- di 150 grammi per la cocaina;

- di 107,7 grammi per l’eroina;

- di 246 grammi per la marijuana;

- di 386,93 grammi per l’hashish.

Dati che sono poi stati ancora elaborati «al fine di individuare i quantitativi per i quali vi è maggiore interferenza tra sentenze che riconoscono e negano il comma 5 risultando che per i seguenti quantitativi, vi è una prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve:

- 23,66 grammi per la cocaina;

- 28,4 grammi per l’eroina;

- 108, 3 grammi per la marijuana;

- 101,5 grammi per l’hashish».

Si tratta di un punto di riferimento importante perchè permette di ancorare, riconosce la Cassazione, la valutazione dell’autorità giudiziaria, che resta naturalmente libera, a dati di concretezza, evitando eccessive oscillazioni interpretative.

La conclusone così è che «ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, il giudice può tenere conto, unitamente agli elementi descrittivi della condotta, del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l’articolo 73 comma 5 Dpr 9 ottobre 1990, n. 309». Riconosciute così le ragioni della difesa per una detenzione di 100 grammi di hashish.

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