Responsabilità

Dalla Cassazione i criteri per escludere la colpa da parte dell’ospedale

Niente responsabilità sanitaria se si indicano protocolli e operazioni

di Maurizio Hazan

La Cassazione torna sul delicato tema delle responsabilità sulla morte di un paziente che ha contratto un'infezione in una struttura ospedaliera. Lo fa con una sentenza importante (la numero 6386 del 3 marzo 2023), volta a mappare gli oneri di allegazione e prova di congiunti del paziente (per il risarcimento del danno parentale) e struttura.

Il caso riguardava uno shock settico da Staphylococcus aureus : nel giudizio di merito, la richiesta dei parenti era stata respinta per mancanza del nesso causale. Secondo la Cassazione, non è stata considerata la (diversa) responsabilità della struttura, da indagare essendo pacifico che l'infezione fosse causalmente riconducibile al ricovero .

La Cassazione ricorda che la pretesa dei parenti iure proprio si iscriva nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (a differenza di quella, contrattuale, sul rapporto ospedale-paziente). Ma soprattutto mette a fuoco alcuni principi cardine, partendo dalla importante riaffermazione che la responsabilità della struttura non è mai oggettiva: quest'ultima può provare di aver adempiuto esattamente la propria prestazione e dunque di aver adottato tutte le cautele previste dalle vigenti normative e dalle leges artis. L'onere per gli attori di provare anche presuntivamente che l'infezione è stata contratta in ospedale e sia da ricondurre, sia pure in termini probabilistici, alla responsabilità dei sanitari o a carenze direttamente riconducibili alla struttura.

Nello specificare poi, in linea generale, gli oneri probatori dell'ospedale per dimostrare di aver adottato tutte le misure utili, la Cassazione chiarisce che vanno descritte le attività di prevenzione del rischio infettivo, dando prova di averle attuate.

La sentenza stila una lista di incombenti, tra cui l'indicazione di: protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione dei materiali; modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; forme di smaltimento di rifiuti solidi e liquami; modalità di preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti; qualità di aria e impianti di condizionamento; attivazione di un sistema di videosorveglianza e notifica; un report della direzione di reparto da comunicare alla direzione sanitaria per monitorare i germi patogeni-sentinella;orario di effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. La Cassazione entra anche nel merito delle responsabilità personali dei dirigenti apicali, del direttore sanitario e del dirigente di struttura complessa (ex primario).

Una vera e propria guida operativa cui attenersi per cautelarsi dal rischio di contenzioso da infezioni. Un rischio prospetticamente molto rilevante per la continua crescita delle infezioni ospedaliere da antibiotico-resistenza, che aggrava un quadro patologico già complesso. Certo, la questione merita di esser affrontata con più ampio respiro, magari pensando a strumenti di sostegno sociale simili a quelli concepiti in Francia negli indennizzi correlati all'alea terapeutica.

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