L’insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

Per aprire una procedura liquidatoria concorsuale deve sussistere una situazione di impotenza strutturale (non meramente transitoria), da accertarsi...

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