Dalla struttura operativa all’esposizione debitoria: tutti gli indici dell’insolvenza
La Corte d’Appello di Firenze ribadisce la rilevanza dell’insussistenza di beni pignorabili e dell’esposizione verso l’Erario
L’insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Per aprire una procedura liquidatoria concorsuale deve sussistere una situazione di impotenza strutturale (non meramente transitoria), da accertarsi...
Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, competente il tribunale delle imprese
di Carola Pagliuca e Davide di Marcantonio (*)