Rassegne di Giurisprudenza

Danni cagionati al genitore non convivente: contratto di assicurazione e tutela dell'assicurato

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di assicurazione - Danni cagionati al genitore non convivente – Interpretazione del contratto - Clausole polisenso - Ricorso a criteri ermeneutici - Interpretazione contra stipulatorem
L'interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, ecc.), si possano ricavare almeno due significati possibili. Ciò rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola è "imposta". Nell'interpretare il contratto di assicurazione, redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente ai sensi dell'art.1370 c.c.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 3, Ordinanza del 23 settembre 2021, n. 25849

Assicurazione contro danni - Indennizzo - Clausola contrattuale - Interpretazione - Oggetto del contratto - Rischio assicurato) - Cosiddetta "appendice di vincolo" in favore del finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene - Collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento - Sussistenza - Conseguenze
«Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice di attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed in particolare quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.». Affermando questo chiaro principio di diritto la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello ricordando che il giudice dinanzi a una clausola contrattuale lessicalmente ambigua ­ come quella del caso di specie relativa alle modalità determinanti il sinistro coperto da indennizzo ­ non può arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, ma deve applicare tutti i criteri previsti dal codice e, qualora l'ambiguità non sia ancora superabile, addivenire a una interpretazione sfavorevole alla parte predisponente.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 18 gennaio 2021, n. 668

Responsabilità medica - Copertura assicurativa - Rischio la responsabilità personale dei medici
Nel contratto Rc stipulato dall'ospedale la clausola che la copertura assicurativa opera in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici ivi operanti, va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell'ospedale, la medesima polizza copre altresì secondo il rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell'assunzione per contro altrui.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 5 giugno 2020, n. 10825