Danni da cose in custodia, il comportamento imprudente del danneggiato esclude l'applicazione degli articoli 2051 e 2043 del codice civile
Responsabilità per danno da cose in custodia - Comportamento imprudente - Danno - Causa esclusiva - Nesso di causalità - Esclusione
La riconduzione eziologica dell'evento dannoso alla condotta imprudente del danneggiato, tale da escludere il nesso di causalità fra la cosa ed il danno, è assorbente anche rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 2043, proprio in quanto giudizio rilevante al livello eziologico. Considerando l'agevole prevedibilità della situazione potenzialmente dannosa il comportamento del danneggiato è stato stimato come imprudente, tale dunque da costituire l'unica causa del danno e da escludere l'applicabilità tanto dell'articolo 2051, quanto dell'articolo 2043.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 13 aprile 2023, n. 9863
Responsabilità e risarcimento - Danno - Condotta del danneggiato - Valutazione - Prevedibilità della situazione di danno - Conseguenze
La condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, comma primo, del codice civile, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione; ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
• Corte di Cassazione, sez. VI-3, civ., ordinanza 12 gennaio 2022 n. 724
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-3, Ordinanza del 17 novembre 2021, n. 34886
Responsabilità civile - Dissesto - Caduta - Comportamento imprudente - Fatto - Evento dannoso - Nesso eziologico - Responsabilità del comune - Esclusione
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (respinta, nella specie, la richiesta avanzata da una cittadina nei confronti del Comune, decisiva la constatazione che l'avvallamento che aveva causato la caduta fosse facilmente visibile).
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-3, Ordinanza del 10 marzo 2021 n. 6554
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