Responsabilità

Danni da fauna selvatica, l'automobilista va risarcito dalla Regione

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, ordinanza 32018 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso

di Francesco Machina Grifeo

La Regione paga i danni causati alla automobile dall'impatto con un animale selvatico, eccetto il caso in cui l'ente fornisca la prova liberatoria del caso fortuito. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza 32018 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di un automobilista contro la Regione Abruzzo. Il ricorrente a seguito dell'impatto con un capriolo adulto che aveva "improvvisamente attraversato la strada" aveva subito pesanti danni alla sua Opel Corsa.

Nel 2015, in primo grado, il Giudice di pace di Teramo aveva condannato l'ente a pagare poco meno di 2mila euro a titolo di risarcimento. Il Tribunale di L'Aquila, nel 2019, aveva invece accolto il ricorso della Regione rigettando la richiesta di indennizzo.

Proposto ricorso, la Cassazione ha dato ragione al conducente ribadendo una serie di principi di diritto. In primis, per la Suprema corte i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. (a norma dell'art. 2052 c.c. "Danni da animali"), «giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema».

Inoltre, prosegue la decisione, «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici (a norma dell'art. 2052 c.c.) la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno».

Infine, per la Suprema corte, sempre in materia di danni da fauna selvatica, «grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione di gestione e controllo dell'ambiente e dell'ecosistema – del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi».

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