Responsabilità

Danni da fauna selvatica, paga la Regione ma va provato che è stato ‘umanamente' impossibile evitare l'impatto

Secondo la Cassazione è la Regione a dover essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve"

di Pietro Alessio Palumbo

Sul piano civilistico il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso; sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito; salvo che provi il caso fortuito. Con la recente sentenza 18454/2022 la Corte di Cassazione ha evidenziato che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile - nell'ambito del diritto pubblico - a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la Regione a dover essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito. Ma ciò comporta, evidentemente, anche che sull'attore che contesta di avere subito un danno provocato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la precisa dinamica degli eventi, nonché il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso subito; oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una distinta specie oggetto di tutela o comunque che trattasi di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Diritto di proprietà
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione poiché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dalle disposizioni di specie si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale; dall'altro, le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa e di funzioni amministrative in materia di patrimonio faunistico. Tuttavia la Regione può rivalersi - anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato - nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle opportune misure che avrebbero potuto impedire il danno.
Pertanto in materia di danni da fauna selvatica grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito; dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile; neppure mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

I chiarimenti della Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neppure che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo: al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata "la causa" del danno. E in questo caso il conducente del veicolo è in ogni caso onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno che poi si è ritrovato a subire. Il danneggiato in questione – al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare puntualmente l'esatta dinamica degli eventi, dai quali emerga che egli nella vicenda di specie ha adottato ogni idonea prudenza nella propria condotta. Condotta da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui sia segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici; appurando inoltre e dettagliatamente che il comportamento dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni sensata cautela - non sarebbe stato "umanamente" possibile evitare il rovinoso impatto; di modo che esso possa ritenersi causa esclusiva o quantomeno concorrente dei danni.

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