Rassegne di Giurisprudenza

Danno da attività lavorativa: indicazioni sull'onere della prova a carico delle parti

a cura della Redazione Diritto

Risarcimento danni - Lavoro - Attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità - Modalità nocive - Danno - Nesso causale - Onere della prova - Lavoratore - Imprenditore - Indicazioni

In tema di azione per risarcimento, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per danni cagionati dalla richiesta o accettazione di un’attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive ed a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l’attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore.
• Corte di Cassazione, civ., sez. L, ordinanza del 28 novembre 2022, n. 34968

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Art. 2087 cod. civ. - Infortunio sul lavoro - Esistenza, entità del danno, nocività dell'ambiente di lavoro, nesso causale - Onere della prova del lavoratore - Adozione di tutte le misure necessarie - Impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile - Onere della prova del datore di lavoro

Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la mattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. La nocività dell’ambiente di lavoro altro non è che il fattore di rischio, circostanziato in ragione della modalità della prestazione lavorativa, sicché gli oneri di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore non possono prescindere dalle caratteristiche della situazione rappresentata e vanno delimitati tenendo conto anche del principio, che discende dalla natura contrattuale della responsabilità, secondo cui la parte che subisce l’inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa del contraente inadempiente dato che, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., è il datore di lavoro, debitore dell’obbligo di sicurezza, a dover dimostrare che l’impossibilità della prestazione alla quale è tenuto o la non esatta esecuzione della stessa derivano da causa a lui non imputabile.
• Corte di Cassazione, civ., sez. L, ordinanza del 29 aprile 2022 n. 13640

Lavoro ed occupazione - Lavoro (in genere) - Lavoratore - Attività lavorativa - Danno alla salute - Esistenza del danno - Prova - Nocività dell'ambiente -Condizioni di lavoro - Datore di lavoro - Cautele - Inosservanza degli obblighi
Se è vero che l'articolo 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
Corte di Cassazione, civ., sez. L, Sentenza del 8 maggio 2014, n. 9945