Danno differenziale da errore medico, ecco come calcolare i risarcimenti
Dalla Cassazione arriva il “decalogo” per applicare le norme sulla responsabilità sanitaria. La terza sezione civile ha infatti depositato lo scorso 11 novembre dieci sentenze (dalla 28985 alla 28994) che chiariscono vari punti finora rimasti incerti.
Si tratta di decisioni che, vuoi per l’ampiezza dei temi affrontati, vuoi per la particolare attenzione che negli ultimi tempi hanno acquisito nel nostro ordinamento le materie della responsabilità sanitaria e del diritto alla sicurezza nelle cure per il paziente, si possono annoverare tra i passaggi chiave del sistema della responsabilità civile e del risarcimento del danno da colpa medica.
Consenso informato
In particolare, la decisione 28985 sul danno da violazione del consenso informato ha precisato che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni:
1) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (per non subirne le conseguenze invalidanti);
2) un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Danno da aggravamento
La sentenza 28986, invece, precisa le modalità di risarcimento del danno da aggravamento o “differenziale”, passaggio essenziale nella responsabilità medica. Avviene spesso, infatti, che le conseguenze dell’errore clinico vadano a incidere su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale. In questi casi, il medico risponde solo dell’aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per “sottrazione” delineato nella sentenza. Il giudice deve:
a) stimare in punti percentuali l’invalidità complessiva dell’individuo (che risulta, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall’illecito) e convertirla in denaro;
b) stimare in punti percentuali l’invalidità teoricamente preesistente all’illecito e convertirla in denaro;
c) sottrarre l’importo (b) dall’importo (a).
La Cassazione precisa anche che resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all’equità correttiva quando l’applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
Il raccordo legislativo
Altro tema controverso nella responsabilità sanitaria, sul quale la Cassazione interviene in modo solutorio è legato al raccordo tra la disciplina preesistente e la legge «Gelli-Bianco». In particolare la sentenza 28994 ha affermato la non retroattività dell’articolo 7 della legge nella parte in cui colloca la responsabilità del sanitario nel contesto extracontrattuale (articolo 2043 del Codice civile), profilo difensivo più favorevole al medico che, pertanto, potrà essere invocato solo per i fatti accaduti dopo l’entrata in vigore della legge, il 1° aprile 2017.
Invece, la sentenza 28990 ritiene che – quanto ai criteri di liquidazione del danno da errore sanitario – le tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni debbano essere applicate a tutti i sinistri, anche se antecedenti alla legge.
Infine, la sentenza 28993 delimita la risarcibilità del danno da “perdita di chance” di guarigione, riconoscendo il diritto al ristoro solo delle situazioni in cui l’errore clinico abbia certamente inciso sulle possibilità concrete di un miglioramento non raggiunto.
Le dieci sentenze dell’11 novembre sono le ultime di una serie di interventi giurisprudenziali che danno il segno dell’interesse per la materia della responsabilità sanitaria e fanno apparire ancor più evidente la mancanza dei provvedimenti attesi per attuare le norme: come i decreti sull’obbligo assicurativo in sanità (previsti dall’articolo 10 della legge 24/2017) e i parametri liquidativi del danno biologico e morale (articolo 138 del Codice delle assicurazioni private).