Danno estetico: circostanze specifiche ed eccezionali per il suo riconoscimento
Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno estetico - Liquidazione autonoma - Condizioni - Circostanze specifiche ed eccezionali - Necessità.
Il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non adeguatamente e specificatamente allegate.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7126
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) postumi di carattere estetico - Conseguenze - Risarcimento autonomo del danno - Ammissibilità - Limiti.
I postumi di carattere estetico conseguenti a un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e a ogni altra utile circostanza particolare; in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico.
• Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 luglio 2020 n. 14246
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno alla salute - Risarcimento - Carattere unitario del danno non patrimoniale - Risarcibilità di voci ulteriori di danno - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Onere di motivazione a carico del giudice - Sussistenza.
Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 novembre 2014 n. 23778
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Sofferenze patite dalla persona sul piano relazionale, estetico ed esistenziale - Voci dell'unitario danno non patrimoniale - Integralità del risarcimento e divieto di duplicazioni risarcitorie - Considerazione di quelle sofferenze nell'ambito della personalizzazione del danno ex art. 2059 cod. civ. - Necessità.
Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 23 settembre 2013 n. 21716