Danno da fermo tecnico, onere della prova del danno presunto ed esclusione del danno in re ipsa
Circolazione stradale - Danno da fermo tecnico - Noleggio - Danno presunto - Danno in re ipsa - Differenza - Onere della prova - Presunzioni
Dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo le regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra danno in re ipsa e danno presunto è che il primo prescinde dalle conseguenze: consiste nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima. La prova che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per "esplicita prova".
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., Ordinanza del 19 settembre 2022, n. 27389
Danno - Danno da fermo tecnico - Prova del danno - Indisponibilità del veicolo - Perdita subita - Proventi ricavati dall'uso del mezzo
L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., Sentenza del 08 gennaio 2016, n. 124
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Danno da "fermo tecnico" di veicolo - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Oneri probatori - Contenuto
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., Sentenza del 14 ottobre 2015, n. 20620
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