Danno da irragionevole durata del processo, procedimento fallimentare e decorso dei termini per l'equa riparazione
Procedimento civile - Processo per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Procedura fallimentare - Concordato fallimentare - Proposizione ricorso - Valutazione tempestività - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la procedura di concordato fallimentare è strutturalmente connessa al più ampio procedimento fallimentare in quanto fase ed attività eventuale che inerisce al giudizio concorsuale principale; ne consegue che il "dies a quo" per valutare la tempestività della proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, coincide con il momento in cui il decreto di chiusura del fallimento diviene definitivo (Nel caso di specie, rigettando anche il ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui era stata denunciata la tardività del ricorso proposto da controparte essendo stata ricompresa, nella durata della procedura fallimentare, anche la frazione temporale relativa all'esecuzione del concordato con riconducibilità del "dies a quo" ex articolo 4 della citata legge 89/2001 alla acquisita definitività del decreto emesso a seguito della avvenuta esecuzione del concordato medesimo).
Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 23 agosto 2021, n. 23284
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Determinazione della durata in caso di fallimento seguito a concordato fallimentare - Computo unitario - Fondamento - "Dies a quo" - Individuazione.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la procedura di concordato fallimentare è strutturalmente connessa al più ampio procedimento fallimentare in quanto fase e attività eventuale che inerisce al giudizio concorsuale principale. Ne consegue che il "dies a quo" per valutare la tempestività della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, coincide con il momento in cui il decreto di chiusura del fallimento diviene definitivo, ovvero con il termine di improponibilità del reclamo ex art. 199 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Corte di Cassazione, civ., sez. VI, sentenza del 02 settembre 2014, n. 18538
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere equa riparazione per irragionevole durata del processo - Determinazione della durata in caso di fallimento dichiarato a seguito di concordato preventivo - Differenza rispetto al concordato fallimentare proposto in corso di procedura fallimentare - Fondamento
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento che ad essa eventualmente consegue non possono, diversamente dall'ipotesi di concordato fallimentare proposto in corso procedura fallimentare - in virtù del collegamento strutturale in tale ultimo caso esistente tra l'uno e l'altra - essere considerate unitariamente, essendo le predette procedure distinte tra loro, anche laddove tra di esse si verifichi una consecuzione.
Corte di Cassazione, sez. II, civ., ordinanza 30 maggio 2017 n. 13656
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Condizioni - Determinazione della durata in caso di fallimento seguito a concordato preventivo - Computo unitario - Esclusione - Fondamento
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare che ad essa consegue non costituiscono un'unica procedura, essendo la prima distinta da quella fallimentare, anche nel caso in cui tra le predette procedure si verifichi una consecuzione.
Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 14 gennaio 2011 n. 821
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